Se il cappotto termico rientra sia nell'ecobonus che nel bonus facciate ogni condomino può scegliere in autonomia di quale detrazione beneficiare

Cappotto termico: ecobonus e bonus facciate

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L'amministratore di un condomino, che si trova all'interno di una zona omogenea B, come definita dal Decreto Ministeriale n. 1444/1968, si rivolge all'Agenzia delle Entrate per sapere se il cappotto termico che i condomini vogliono realizzare in tutte le facciate dello stabile, potendo rientrare sia nel bonus facciate che nell'ecobonus, preveda la possibilità per ciascuno scegliere in autonomia l'agevolazione di cui beneficiare o se spetta all'assemblea decidere per tutti. Qualora ciascuno fosse libero di scegliere liberamente l'amministratore vuole sapere in che modo andrebbero comunicati i dati di ogni condòmino e che tipo di bonifico parlante deve essere impiegato per pagare i fornitori.

Ogni condomino può scegliere tra ecobonus o bonus facciate

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L'Agenzia delle Entrate, dopo aver percorso le fonti normative e provvedimentali in materia, risponde al quesito del contribuente precisando che: "ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione."

Comunicazione dei dati e cessione del credito

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Per quanto riguarda la comunicazione (che ha come finalità l'elaborazione della precompilata) l'amministratore deve "suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse (…) indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito."

Adempimenti e bonifico "parlante"

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In relazione alla seconda parte del quesito l'Agenzia chiarisce che al bonus facciate, come precisato dalla circolare n. 2/E del 2020, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull'involucro edilizio ai fini del cd. Ecobonus.

Questo comporta che, tra i vari adempimenti previsti, per quanto riguarda il bonifico bancario, i contribuenti persone fisiche sono tenute a "disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato."

Leggi anche:

- Ecobonus: la guida completa

- Ecobonus e sismabonus: guida alle novità del decreto rilancio

- Cos'è il bonus facciate

- Bonus facciate: i chiarimenti dell'Agenzia

Scarica pdf risoluzione Ag. Entrate n. 49/2020

Foto: 123rf.com
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