La procedura di modifica delle condizioni economiche e patrimoniali della separazione e del divorzio

Condizioni di separazione e divorzio: la procedura camerale

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Il procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio è soggetto al rito camerale e viene definito, anche in sede di reclamo, con un decreto avente natura di sentenza, la cui motivazione può essere anche sommaria.

La scelta del procedimento camerale è giustificata dall'esigenza di velocizzare la procedura.
La procedura camerale, sebbene abbia natura contenziosa, è infatti caratterizzata da una maggiore semplicità e snellezza rispetto al rito ordinario, sia per l'assenza di forme predeterminate che per la sommarietà dell'istruzione, nonché per la forma semplificata della decisione.
I presupposti per l'avvio della procedura sono l'avvenuta adozione delle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione o divorzio ed il mutamento della situazione di fatto che ne giustifichi la revisione per circostanze verificatesi dopo la sentenza (o dopo l'omologazione dei patti di separazione).

Domanda dopo provvedimento passato in giudicato?

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Affinché possa essere proposta la domanda secondo la giurisprudenza prevalente è essenziale che il provvedimento che ha definito la separazione o il divorzio non sia più impugnabile e, quindi, passato in giudicato.
Tale interpretazione non appare a parere dello scrivente condivisibile posto che l'art. 710 c.p.c., statuisce che le parti possono chiedere «sempre» la modifica dei provvedimenti conseguenti la separazione.
Inoltre, l'art. 9 legge div. fa riferimento, quanto ai presupposti per proporre una domanda di revisione, alla sola pronunzia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza specificare la necessità che la stessa sia passata in giudicato.
La domanda si propone con ricorso al tribunale ordinario competente.

La competenza

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Ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione si applicano gli ordinari criteri di competenza e quindi oltre al foro generale delle persone fisiche è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni: pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunciato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta.
In sostanza è territorialmente competente anche il giudice del luogo dove il divorzio o la separazione sono avvenuti, vale a dire il luogo ove l'obbligo di mantenimento è sorto ed è stato quantificato.
In mancanza di una specifica disposizione sulla competenza territoriale nei giudizi ex art. 710 c.p.c., non emergono difatti ragioni per escludere l'applicazione del criterio di competenza di cui all'articolo 20 c.p.c. (criterio ordinario di competenza per le cause relative a diritti di obbligazione, alternativo rispetto al foro generale della residenza del convenuto).
Nulla vieta che il ricorso venga proposto congiuntamente dalle parti magari in esecuzione di un accordo privato assunto precedentemente dalle parti o che le parti decidano di avvalersi della procedura di negoziazione assistita.
A seguito della presentazione del ricorso il Tribunale emette provvedimento di fissazione di udienza concedendo al ricorrente termine perentorio per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento e, per il successivo deposito a cura del resistente di memoria di costituzione.
I protocolli e le prassi di molti Tribunali prevedono che nel provvedimento di fissazione di udienza siano anche indicati una serie di documenti che le parti debbono offrire in comunicazione prima dell'udienza. Si tratta di quei documenti necessari o utili per la valutazione dello stato patrimoniale e della situazione economica e patrimoniale delle parti. Ci si riferisce in particolare alle ultime tre dichiarazioni dei redditi , alle visure immobiliari comprovanti la titolarità o contitolarità di beni immobili, alle visure presso pubblico registro automobilistico, alla documentazione comprovante la titolarità di quote societarie o di cariche societarie, alla documentazione fiscale e contabile relativa alle società delle quali le parti detengono quote, agli estratti dei conti correnti bancari / postali intestati o cointestati alle parti con movimentazioni degli ultimi anni.
A volte l'obbligo di deposito dei suddetti documenti è sostituito parzialmente dall'onere di deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ad opera della parte e contenente le informazioni sopra indicate.
La firma in calce alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere autenticata da un pubblico ufficiale ed eventuali dichiarazioni mandaci od omissive ivi contenute esporrebbero il dichiarante a conseguenze di natura penale.
Ove la parte ometta di fornire la suddetta dichiarazione o qualora essa sia incompleta , omissiva ed inveritiera il giudice, d'ufficio o dietro richiesta di parte potrà' disporre approfondimenti istruttori avvalendosi se necessario anche degli organi di polizia tributaria o disponendo una CTU contabile.
Vi è' da sottolineare comunque che data la natura camerale del provvedimento e le esigenze di celerità, il ricorso all'istruttoria patrimoniale neI procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio appare come ipotesi residuale. D'altro canto il comportamento omissivo o la presenza di dichiarazioni inveritiere rappresentano elementi che saranno valutati dal giudice ai fini della decisione finale si sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
Il giudice deve sentire entrambe le parti e può disporre l'assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento delle condizioni.

Il decreto

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Il decreto emesso all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione per la giurisprudenza maggioritaria non è immediatamente esecutivo, a meno che il giudice non abbia disposto, in presenza di ragioni di urgenza, che esso abbia efficacia immediata.
In sede di modifica il Giudice procederà ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
In tema di assegno di mantenimento, i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi (art. 156 c.c., art. 710 e 711 c.p.c.) o divorzio (cfr. art. 9, comma 1, l. 1 dicembre 1970, n. 898) non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche.

I motivi che giustificano la revisione

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I motivi principali che giustificano una revisione delle condizioni patrimoniali di separazione o di divorzio sono:

  • - le apprezzabili mutate condizioni patrimoniali dell'obbligato o dell'avente, come ad esempio l'aumento o la diminuzione rilevante dei redditi da lavoro, la perdita del lavoro, la sopravvenuta titolarità di beni a seguito di speculazioni finanziarie, donazioni, eredità, ecc.
  • - La sopravvenienza di figli
  • - Le aumentate esigenze dei figli per motivi legati all'età o a particolari esigenze degli stessi
  • - La sopravvenienza di stati patologici che comportino un peggioramento delle condizioni economiche in termini di decremento dei redditi o dell'aumento di spese.
  • - Aumento rilevante ed imprevedibile dei costi della vita sostenuti da una delle parti quando il beneficiario dell'assegno abbia avviato una stabile convivenza con un altro partner.
È' opportuno sottolineare che la richiesta di modifica "in diminuzione" deve essere sorretta non solo da circostanze sopravvenute ma che tali mutamenti debbono essere considerati come rilevanti e di non poco conto in rapporto alla pregressa situazione economica della parte e che, la modifica di intervenuta renda impossibile od eccessivamente onerosa (secondo una valutazione rimessa al giudice di merito) la prestazione precedentemente imposta all'obbligato.
L'organo giudicante non potrà' prescindere dal valutare anche il comportamento delle parti e la motivazione che ha indotto la parte a presentare il ricorso. Ciò significa andare ad esaminare i profili di "responsabilità" che hanno cagionato l'eventuale impoverimento della parte. Ad esempio il comportamento di un soggetto che ha subito un impoverimento a causa di una grave patologia non potrà essere equiparato a quello di un altro il cui depauperamento del patrimonio sia il frutto di una scellerata scelta consapevole (eccessiva prodigalità, vizi, ecc.). Ciononostante, anche ove l'impoverimento sia il frutto di scelte personali del soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio la circostanza potrà comunque essere considerata come giustificato motivo di riduzione, revisione, o revoca dell'assegno.
I provvedimenti emessi dal tribunale sono reclamabili in Corte di Appello entro 10 giorni dalla loro notifica. Il termine breve di 10 giorni decorre dalla notifica effettuata ad opera della parte ma non dalla notifica operata dalla Cancelleria.


Per contattare l'avvocato Matteo Santini del Foro di Roma inviare un'email al seguente indirizzo: studiolegalesantini@hotmail.com o collegarsi al sito Avvocatoroma.org

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