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La modifica delle condizioni di separazione

Quando si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione. Quali eventi sopravvenuti la giustificano e le modalità procedurali

Quando si possono modificare le condizioni di separazione

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Le condizioni di separazione stabilite nei provvedimenti adottati dal giudice in sede di separazione giudiziale, così come gli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, sono sempre suscettibili di modifica. Normalmente ciò avviene al verificarsi di eventi sopravvenuti, quando cioè episodi esterni prima non conosciuti vadano ad incidere sull'equilibrio negoziale eventualmente già raggiunto dai coniugi.

La procedura

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Le modalità procedurali auspicabili per addivenire alla modificazione delle condizioni sono il raggiungimento di un accordo stragiudiziale oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. In entrambi i casi, la decisione giudiziale, ex art. 710 codice di procedura civile, è assunta in camera di consiglio

Qualora risulti impossibile un'intesa in tal senso, il coniuge interessato alla variazione sarà tenuto a introdurre un apposito procedimento mediante ricorso ai sensi dell'art. 710 codice di procedura civile, con l'assistenza necessaria di un avvocato. 

Il giudice deve sentire entrambe le parti e può disporre l'assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento. 

A tale domanda seguirà o l'emissione di un decreto avente la natura di sentenza che, pertanto, conterrà specifica motivazione e sarà passibile di impugnazione con i mezzi espressamente previsti dall'ordinamento, oppure, nei casi di gravità e urgenza, l'adozione di un provvedimento modificatorio provvisorio, sempre revocabile e a sua volta modificabile.

I motivi per la modifica delle condizioni di separazione

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Salvo restando quanto si dirà in merito al provvedimento di affidamento dei figli e a quello di assegnazione della casa familiare, la modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora vi siano giustificati motivi

Il "se" o il "quanto" dell'assegno di mantenimento, in particolare, potrebbero necessitare una revisione nell'ipotesi in cui si provi un apprezzabile peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell'altro; così come può essere disposta la sospensione della corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, non solo in caso di raggiungimento della maggiore età ma, oltre a ciò, al conseguimento da parte della prole di effettiva indipendenza economica

I principali eventi sopravvenuti

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Tra i fatti sopravvenuti maggiormente rilevanti, idonei a giustificare una richiesta di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, vi sono: 

- sopravvenienza di nuovi oneri familiari (come la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al versamento o la nascita di un nuovo figlio da altro compagno/a); 

- nuove esigenze dei figli (le quali, per espressa previsione normativa, devono essere valutate attraverso il criterio dell'attualità. Queste spese non sono limitate al vitto e all'alloggio, ma devono tenere conto dell'età e delle aspirazioni dei figli);

convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell'assegno; 

licenziamento o cessazione di attività commerciale

- insorgenza o aggravamento di una patologia; dimissioni e pensionamento.


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