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La separazione giudiziale

La separazione giudiziale è una causa vera e propria che produce la sospensione degli effetti del matrimonio e che si svolge interamente in giudizio, perché le parti, non trovando un accordo rimettono al giudice le decisioni sui figli e gli aspetti economici

Separazione giudiziale: la normativa

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La separazione giudiziale è un istituto che consente a una coppia in crisi di separarsi e sospendere determinati effetti del matrimonio. La fonte disciplinare della separazione giudiziale, dal punto di vista sostanziale, è l’articolo 151 del codice civile. La procedura invece è regolamentata dall'art. 706 e seguenti del codice di procedura civile

Separazione giudiziale e consensuale

La separazione giudiziale è quel tipo di separazione coniugale che porta alla sospensione degli effetti giuridici del matrimonio dopo l'intervento del giudice, che dispone le modalità con le quali i coniugi sono autorizzati a vivere separati e detta i provvedimenti patrimoniali e per la gestione dei figli. Ad essa si ricorre quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione per addivenire alla forma alternativa della separazione consensuale.

La differenza principale tra separazione giudiziale e consensuale è rappresentata quindi dalla mancanza, nel primo caso, di un accordo tra le parti per definire le condizioni della vita dei coniugi una volta separati, rispetto alle condizioni economiche e alla gestione dei figli.

Vedi anche la guida La separazione consensuale

In cosa consiste: perché ci si separa

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Il presupposto necessario per poter pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi è il verificarsi di fatti che, come recita l'articolo 151, comma 1, del codice civile "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole". 

Sono quindi sufficienti circostanze oggettive imprevedibili, subentrate a turbare l'armonia di coppia. Non è più richiesta (come avveniva prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge numero 151/1975) la colpa di uno dei coniugi. 

Per accertare l'intollerabilità, la Suprema Corte ha ritenuto che non è necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi. Risulta sufficiente "la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti" (Cass.. sent. n. 7148/1992). 

In ogni caso l'indagine sull'intollerabilità della convivenza non può basarsi sull'analisi di singoli episodi, ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi, secondo quanto emerge in seno al procedimento. 

La procedura di separazione

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La procedura di separazione giudiziale si caratterizza per una prima parte, che si svolge davanti al presidente del Tribunale, che può emettere provvedimenti urgenti e una seconda fase in cui, se le parti non si sono conciliate nella fase precedente, controvertono sulle questioni economiche, patrimoniali e relative all'affidamento dei figli. Tutto questo comporta il sostenimento di determinate spese e il rispetto delle varie fasi in cui si articola il giudizio di separazione giudiziale. Vediamo insieme di cosa si tratta. 

Assistenza legale necessaria necessaria

Il procedimento di separazione giudiziale richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato, affinché costui rediga il ricorso iniziale, gli atti successivi, assista la parte in giudizio nella fase presidenziale e in quella del giudizio vera e propria e, in presenza di margini, si adoperi per far conciliare i coniugi. Tutta attività per la quale, come vedremo, ha diritto a percepire un compenso. 

Il ricorso

In merito agli aspetti procedurali, l'avvio della causa che porta alla separazione giudiziale può essere determinato dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nel quale deve essere necessariamente indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. 

Documenti necessari

Per redigere gli atti del procedimento di separazione giudiziale e supportare ciascuno le proprie richieste, è necessario produrre al proprio legale tutta una serie di documenti, tra i quali figurano:

  • la copia integrale dell’atto di matrimonio;
  • lo stato di famiglia dei due coniugi;
  • il certificato di residenza di marito e moglie;
  • la copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi di ciascuno, se sussistenti. 

Contributo unificato e marca da bollo

Il contributo unificato dovuto per l'iscrizione di una causa di separazione è di Euro 98,00 come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b) del DPR 115/2002, in quanto procedimento di volontaria giurisdizione.

Esso corrisponde a una somma che è dovuta ogni volta che si inizia un procedimento civile, amministrativo o tributario.

Non è dovuta invece nessuna marca da bollo. 

Competenza territoriale

La competenza è del Tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Qualora quest'ultimo abbia la residenza all'estero o risulti irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente o, se anche questo si trovi all'estero, di qualsiasi Tribunale della Repubblica. 

Prima udienza

Alla prima udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, con l'assistenza del difensore, davanti al Presidente del Tribunale. 

La mancata comparizione comporta conseguenze differenti a seconda che essa riguardi il coniuge ricorrente o quello convenuto: nel primo caso la domanda non ha effetto (così come se egli vi rinunci), nel secondo caso può essere fissata una nuova udienza per la comparizione, con rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto. 

A tale ultimo proposito, deve ritenersi che il rinvio sia possibile solo in caso di notifica irregolare o se il coniuge convenuto dimostra un legittimo impedimento o un effettivo interesse al tentativo di conciliazione. 

Tentativo di conciliazione e provvedimenti urgenti

All'udienza di comparizione, il giudice istruttore sente le parti, prima separatamente, poi congiuntamente, e tenta la conciliazione. Se questa non riesce, con le stesse modalità previste per la separazione consensuale, egli valuta l'opportunità di adottare provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli e nomina il giudice istruttore fissando udienza di comparizione delle parti e trattazione davanti a questo. 

A questo punto, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario. 

Sentenza di separazione giudiziale

Il provvedimento emesso a conclusione del procedimento di separazione giudiziale ha la forma di sentenza.

Da sottolineare il potere del giudice di dichiarare la separazione immediatamente, dopo la prima udienza, anche con sentenza non definitiva, per definire in un secondo momento solo gli aspetti controversi.

Il fine principale della suddetta accelerazione procedurale è quello di permettere ai coniugi di chiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva. 

Trasformazione da giudiziale a consensuale

La separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale anche una volta avviato il giudizio, se le parti decidono di porre fine alla controversia e trovano un accordo. Lo stesso, tuttavia, non può dirsi nel caso inverso. 

Quanto dura la separazione giudiziale

La durata della causa di separazione è assai variabile. In genere occorrono non meno di due anni e non più di quattro, c'è però da tenere presente che uno dei due può appellare la decisione e poi ricorrere in Cassazione. Occorre però considerare che durante la prima udienza presidenziale vengono emessi quei provvedimenti urgenti che consentono alla coppia di iniziare a vivere da separati e regolare i loro rapporti.

Chi ha fretta può sempre adoperarsi, in ogni caso, trasformando la separazione giudiziale in consensuale, come vedremo più avanti. 

Costi della separazione giudiziale

Sui costi della separazione giudiziale incide soprattutto la parcella dell'avvocato. Il suo compenso a sua volta sarà condizionato dalla complessità delle questioni affrontate nel corso della causa, dalla durata e dal numero delle udienze. In  genere l'importo varia da un minimo di 1800 euro fino a superare i 4000, a cui vanno aggiunti gli esborsi per le spese vive e gli accessori.

Cifre che aumentano in presenza di altri gradi di giudizio in appello e cassazione, se è necessario avvalersi di periti e tecnici, se si devono risolvere problematiche di diritto internazionale perché uno dei coniugi è straniero, ecc.  

Chi paga le spese della separazione

Trattandosi di una vera e propria causa giudiziale, le spese della procedura verranno stabilite dal giudice. Costui potrà compensare o stabilire a quale dei due, risultando soccombente, vanno addebitate per intero. Naturalmente ciascun coniuge, nel rivolgersi a un avvocato per farsi assistere in giudizio, dovrà provvedere in autonomia a fornire al professionista un fondo spese necessario per affrontare gli esborsi che occorrono all'inizio e nel corso del procedimento. 

Effetti della separazione giudiziale

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Ottenuta la separazione giudiziale, dal punto di vista giuridico, si producono determinati effetti  in relazione ai coniugi, ai figli e agli aspetti economici della coppia. 

Cessazione della comunione legale

La comunione legale tra i coniugi si scioglie a partire dalla udienza presidenziale e i beni in essa ricadenti ricadono nella comunione ordinaria. I beni vengono divisi anche se i coniugi possono accordarsi per assegnare uno o più beni in via esclusiva all'altro.

I beni che i coniugi acquisteranno dopo l'udienza presidenziali apparterranno a ciascuno separatamente e non ricadranno in comunione. 

Diritti successori coniuge superstite

Il coniuge superstite a cui non è stata addebitata la separazione, alla morte del coniuge da cui si è separato, vengono riconosciuti gli stessi diritti del coniuge non separato. Per cui parteciperà all'eredità come se fosse ancora sposato.

Provvedimenti per i figli

Per quanto riguarda la prole, in caso di separazione giudiziale il codice civile prevede che:

  • il figlio minore debba essere curato, mantenuto, istruito e ricevere lo stesso sostegno economico e morale da entrambi i coniugi, naturalmente ognuno in base alle proprie possibilità;
  • che lo stesso ha diritto anche a mantenere buoni rapporti con ascendenti e parenti di entrambi i rami genitoriali;
  • che entrambi i genitori mantengono la responsabilità sui figli minori e per le decisioni più importanti devono trovare un accordo.

L'accordo di separazione stabilirà inoltre, già nella fase presidenziale e salvo modifiche successive, in che misura ciascuno deve provvedere al mantenimento, presso quale dei due genitori i minori devono essere collocati, quanto tempo e in che modo potranno stare con l'altro genitore, ecc.  

Separazione con addebito

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La separazione giudiziale può concludersi con l'addebito a carico di uno dei coniugi. A prevederlo è il comma 2 dell'art. 151 c.c ai sensi del quale “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.�?

Doveri matrimoniali che si acquisiscono con il matrimonio reciprocamente e che l'art. 143 c.c individua nei seguenti:

  • fedeltà;
  • assistenza morale e materiale;
  • collaborazione nell'interesse della famiglia;
  • coabitazione;
  • contribuzione ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo o professionale.

L'addebito, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza, deve riferirsi a violazioni anteriori alla presentazione della domanda di separazione che devono aver determinato la crisi matrimoniale. Deve esserci cioè un nesso tra violazione dei doveri coniugali e crisi della relazione. Per quanto riguarda poi l'aspetto procedurale, la domanda di addebito può essere formulata subito, ossia nel ricorso con cui si avvia la fase giudiziale, dopo la prima udienza presidenziale.

Effetti dell'addebito

L’addebito della separazione comporta, a carico del soggetto a cui è stata addebitata, la perdita del diritto al mantenimento. Viene conservato il diritto agli alimenti in presenza di uno stato di bisogno, dell'incapacità di provvedere anche in parte al proprio sostentamento economico e naturalmente fatta salva la capacità economica del coniuge che deve provvedere a corrispondere gli alimenti. 

In merito ai diritti successori del coniuge superstite l’articolo 548, comma 2 cc sancisce che: “Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto�?. 

Modifica condizioni separazione

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Le condizioni della separazione giudiziale, come previsto dall'art. 710 del codice civile, possono sempre essere modificate sia per quanto attiene la regolamentazione dei rapporti tra coniuge che per quanto riguarda le disposizioni relative ai figli. La procedura si svolge con le forme della camera di consiglio.

Per la modifica è necessario presentare ricorso, il giudice decide con decreto motivato, che può essere impugnato. Anche per questo ricorso è necessaria l'assistenza di un legale. 

La riconciliazione

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La riconciliazione per far cessare gli effetti della separazione deve essere effettiva. A tal fine la Cassazione richiede il ripristino della convivenza e la ripresa dei rapporti tipici della vita coniugale. Non è sufficiente dimostrare di aver fatto pace, di essere tornarti a frequentarsi e ad uscire insieme. Attenzione, perché se la riconciliazione viene meno e i coniugi tornano a volersi separare, ai fini del divorzio tutto ricomincia da capo. 

I tempi per il divorzio

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In caso di separazione giudiziale, per procedere al divorzio deve trascorrere 1 anno dalla comparizione delle parti davanti al Presidente. Nel caso in cui le due procedure, dal punto di vista temporale, si sovrappongono, se il giudice è lo stesso, è possibile procedere, secondo quanto disposto dal Tribunale di Milano nell'ordinanza del 26 febbraio 2016, alla riunione dei due procedimenti. 

Giurisprudenza su separazione giudiziale

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Si riporta qui di seguito quanto statuito dalla giurisprudenza in merito alla separazione giudiziale dei coniugi in alcune delle più recenti sentenze:

Cassazione n. 41232/2021

Anche se la separazione consensuale è ben diversa dalla separazione giudiziale, tuttavia è pur sempre indispensabile, per i coniugi che abbiano formato il relativo ricorso congiunto, agire in giudizio o comunque attivare un procedimento - nella specie, giudiziale e peculiare, sebbene di non pacifica qualificazione - per conseguire l'efficacia degli accordi così in quella sede raggiunti. In altri termini, si è in presenza pur sempre di un procedimento peculiare, ma indispensabile per fare valere un diritto, che trova la sua fonte nell'accordo tra i coniugi separandi, destinato ad essere riconosciuto dall'ordinamento quale fonte regolatrice dei rapporti in pendenza della separazione, sia pure appunto a condizione della sua successiva omologa: ed il tempo necessario affinché il procedimento si concluda non può andare allora a detrimento di chi lo ha dovuto attivare, da tanto derivando che l'assetto di interessi che ne è oggetto operi, una volta emanato l'atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio.

Cassazione n. 13569/2019

Per individuare la competenza a pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, "il criterio principale di collegamento in materia è costituito, a norma dell'art. 706 c.p.c., comma 1, dall'ultima residenza comune dei coniugi, mentre, solo nel caso in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi, può trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto. 

Cassazione n. 6145/2018

La disposizione di cui all'art. 709 bis cod. proc. civ., come definitivamente modificata dalla legge 25 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 4," sancisce "in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo «status», la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio "status". 

Trib. Monza n. 6/2019

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.

Separazione giudiziale: fac-simile

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Nella sezione "Formulari giuridici" sono disponibili:

1. il fac-simile del Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi

2. il fac-simile del  Ricorso per la separazione consensuale dei coniugi

Vedi anche gli articoli del codice di procedura civile - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Data aggiornamento: 3 marzo 2022

«Il decreto di omologazione L'addebito della separazione »