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Il decreto di omologazione: controllo giudiziale ed effetti giuridici

La separazione dei coniugi (indice delle guide)

Il controllo di legalità sull'accordo dei coniugi

L'omologazione dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale consiste in un controllo sulla legalità e sulla compatibilità delle condizioni di separazione definite dalle parti, il quale viene effettuato d'ufficio, senza la necessità di alcuna specifica ed ulteriore domanda da parte dei coniugi.

Ai sensi dell'art. 158 del codice civile, l'unico caso in cui può essere rifiutata l'omologazione è il contrasto dell'accordo stesso con l'interesse dei figli. Recita infatti tale articolo, al secondo comma: "quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione".

Almeno in via di principio, dunque, il giudice non potrebbe sindacare in merito alle condizioni, stabilite consensualmente dalle parti, che influiscano esclusivamente sui reciproci rapporti patrimoniali fra le stesse. È da precisare, tuttavia, che assai difficilmente sarà suscettibile di omologazione un accordo che escluda a priori qualsiasi forma di sostegno economico al coniuge notevolmente meno abbiente ovvero contenga una clausola di rinuncia alla modifica delle condizioni inserite nel patto medesimo; e ciò vale anche se la coppia non ha prole.

In merito a questa situazione il Tribunale di Reggio Emilia ha affermato che "in assenza di prole minorenne l'esame dell'autorità giudiziaria in sede di omologa non riguarda la rispondenza delle pattuizioni all'interesse dei figli, ma si estende comunque alla verifica di legalità del negozio e, cioè, alla sua non contrarietà ai principi di ordine pubblico e buon costume o alle norme imperative dell'ordinamento". Dunque, anche in assenza di figli o di figli minorenni, il giudice è pur sempre tenuto ad esercitare d'ufficio un controllo di legittimità degli accordi tra coniugi, per decidere se concedere o meno l'omologazione.

Per tali motivi è consigliabile che i coniugi si facciano assistere nella redazione dell'accordo da un avvocato o da soggetto comunque esperto in diritto di famiglia.

Pattuizioni accessorie e accordi a latere

Fermo restando il vaglio dell'autorità giudiziaria sulle clausole che attengono agli elementi essenziali dell'accordo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto ammissibili e valide, a prescindere dall'omologazione e purché non in contraddizione con l'accordo omologato, pattuizioni che si affiancano al verbale di separazione (in tal senso, a titolo esemplificativo, si vedano Cass. Civ. sent. n. 657/1994 e sent. n. 9287/1997). A quest'ultimo proposito è stata reputata pienamente efficace la clausola secondo la quale il coniuge economicamente più benestante si impegnava a versare all'altro un assegno di misura superiore a quella poi effettivamente omologata (cfr. Cass. sent. n. 2270/1993).

Effetti giuridici dell'omologazione

Per quanto riguarda gli effetti che l'omologazione giudiziale ha sul piano giuridico è utile riportare la massima della Cassazione civile: "la separazione trova la sua unica fonte nel consenso dei coniugi, mentre il provvedimento giudiziale è esclusivamente diretto ad attribuire efficacia esterna all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti di pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo" (sentenza n. 17607 del 20 novembre 2003). L'accordo tra i coniugi ha già di per sé piena autonomia giuridica, a patto che lo stesso sia formulato entro i limiti di legalità tracciati dall'ordinamento, e che non penalizzi né l'interesse dei figli (minori ed economicamente dipendenti, a questi equiparati) né la situazione dell'altro coniuge senza giusto motivo.

La procedura dopo la Riforma Cartabia

Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, operativa dal 28 febbraio 2023), la separazione consensuale è oggi disciplinata dall'art. 473-bis.51 c.p.c., che regola i procedimenti su domanda congiunta. Il vecchio rito degli artt. 706-711 c.p.c. è stato abrogato, ma la sostanza del controllo giudiziale non è mutata: il giudice continua a verificare la conformità dell'accordo all'interesse dei figli ai sensi dell'art. 158 c.c. e, più in generale, la legalità delle pattuizioni.

Se vi sono figli minori, al ricorso congiunto deve essere allegato il piano genitoriale previsto dall'art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c., e il giudice acquisisce il parere del Pubblico Ministero prima di pronunciare l'omologazione.

La separazione consensuale è la forma di separazione di gran lunga più praticata. Resta ferma la possibilità, anche nel nuovo rito, di trasformare la procedura da giudiziale in consensuale nel corso del giudizio, qualora i coniugi raggiungano l'accordo sugli elementi essenziali. Il percorso inverso — da consensuale a giudiziale — richiede invece l'instaurazione di un procedimento ex novo.

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