Dalla conferma dei bonus per lavoratori, all'introduzione di nuove indennità, passando per ammortizzatori sociali, congedi e lavoro agile. Tutte le misure introdotte dal D.L. Rilancio

di Lucia Izzo - Dopo l'emergenza Coronavirus l'Italia si prepara a ripartire e il provvedimento che fornirà la necessaria spinta in tal senso sarà il D.L. Rilancio, approvato dal Governo nella giornata del 13 maggio 2020. Il "fu decreto Aprile" prende atto della necessità di una ripartenza, stante le difficoltà che negli scorsi mesi molte famiglie, lavoratori e imprese hanno dovuto affrontare e affronteranno in futuro. In Conferenza Stampa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato di "un testo complesso" che consta di oltre 250 articoli e di ben 55 miliardi di investimenti "pari a due manovre, due leggi di bilancio" (Leggi anche Decreto rilancio: tutte le misure).

Particolare attenzione viene riposta ai lavoratori e a coloro che nelle scorse settimane sono rimaste senza lavoro e senza reddito. "Per i lavoratori - ha anticipato Conte - le misure messe in campo sono veramente molto cospicue, 25,6 miliardi di euro, quindi ci sono le risorse per rifinanziare e rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi". L'obiettivo del Governo è, non solo, quello di "attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nulla", ma anche "fare in modo che arrivino in maniera semplice, rapida e veloce".

Bonus Covid-19

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Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, emerge l'introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito. Come noto, per il mese di marzo era stato riconosciuto a diversi lavoratori un bonus che viene confermato e potenziato dal D.L. Rilancio.

Bonus 600 euro aprile

I soggetti che hanno già beneficiato, per il mese di marzo 2020, dell'indennità di cui all'art. 29 del D.L. 18/2020, viene riconosciuta anche per il mese di aprile 2020 la medesima indennità pari a 600 euro.

Si tratta di tutta una serie di categorie, tra cui: liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co); lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO); lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Un'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori del settore agricolo che già ne avevano beneficiato per il mese di marzo, ma per aprile l'imposto sarà pari a 500 euro.

Bonus 600 euro aprile e maggio

Per aprile e anche per maggio spetteranno, invece, 600 euro mensili a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

La lista comprende diverse categorie che dovranno rispettare puntuali requisiti anche reddituali, ad esempio: lavoratori dipendenti stagionali (appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali); lavoratori intermittenti e autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio.

Anche lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un'indennità pari a 600 euro anche in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Bonus 1000 euro maggio 2020

Per alcuni lavoratori e sempre in presenza di determinati requisiti, il bonus "lievita" a 1000 euro nel mese di maggio 2020. Si tratta, in primis, dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019).

Ancora, ne potranno beneficiare lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Ancora, l'indennità di 1000 euro per maggio viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Bonus professionisti iscritti a enti di diritto privato

Si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

A tal fine, viene previsto un aumento della dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza che da 300 milioni passa a 1.200 milioni.

Bonus colf e badanti

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Ad aprile e maggio arriva un'indennità di 500 euro, per ciascun mese, nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza).

Essa, inoltre, non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L'indennità de quo è erogata dall'INPS in unica soluzione, in un determinato limite di spesa complessivo.

Cassa integrazione e ammortizzatori sociali

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Diversi gli interventi per quanto riguarda il sostegno al lavoro e gli ammortizzatori sociali. In particolare, il decreto provvede già a stanziare risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Inoltre, si introducono misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Viene, inoltre, innalzata a 18 settimane la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Presso il MEF è istituito il Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali.

Trattamento ordinario di integrazione salariale

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Tale arco temporale viene incrementato di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. Viene, inoltre, riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Ai beneficiari dell'assegno ordinario spetterà anche l'assegno per il nucleo familiare. Inoltre, viene reintrodotto l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Cassa integrazione salariale operai agricoli

In deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, questo potrà essere concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, e sarà neutralizzato ai fini delle successive richieste.

Congedi parentali

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Innalzati a trenta giorni i congedi di cui potranno fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni. Sarà riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e tali periodi saranno coperti da contribuzione figurativa. Inoltre, viene esteso il relativo arco temporale di fruizione che andrà dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

Lavoro agile

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Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, avranno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Inoltre, ciò sarà consentito a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

La prestazione lavorativa in lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile potrà essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Aumento permessi legge 104

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Come previsto per marzo e aprile, anche per i mesi di maggio e giugno 2020 saranno aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili dai soggetti che ne hanno diritto.

Lavoro agricolo e sanatoria migranti

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Al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.

Inoltre, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, potranno richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza.

Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Vietati licenziamenti e due mesi in più di disoccupazione

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Il D.L. Rilancio estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Ancora, viene esteso a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge "cura Italia" entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

Il D.L. rilancio reca anche disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19.


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