Convertito in legge il Dl liquidità: dal Fondo di Garanzia Pmi al golden power, alle misure fiscali e garanzie statali fino al 100%, 400 miliardi di euro alle imprese
di Lucia Izzo - La conversione in legge del decreto liquidità (n. 23/2020) è stata definitivamente approvata dal Senato (con la fiducia) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2020. La legge n. 40/2020 di conversione del dl liquidità recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali è entrata in vigore il 7 giugno 2020.

Si tratta, insieme al D.L. Cura Italia e al D.L. Rilancio di uno dei maggiori provvedimenti messi in campo dall'esecutivo per affrontare l'impatto provocato dall'emergenza COVID-19. Ecco le misure principali:

Garanzie di Stato tramite SACE

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Particolarmente importante è l'impegno finanziario di 200 miliardi di euro, messo in campo affinché lo Stato conceda garanzie tramite SACE S.p.A. in favore di banche che effettuano finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia COVID-19. Almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI, compresi lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché associazioni professionali e le società tra professionisti.


Della garanzia SACE potranno beneficiare le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI dovranno aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.


Sono escluse dalla garanzie SACE le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali. Le garanzie SACE, in quanto compatibili, si applicheranno anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate dalle suddette imprese a favore di banche e intermediari finanziari.

Come funziona la garanzia

La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ma sarà subordinata a una serie di condizioni tra le quali l'impegno a non approvare la distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria (e di quelle appartenenti al medesimo gruppo) o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, oppure la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere determinati costi, ovvero: personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e che le imprese si impegnino a non delocalizzare, nonché costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.


La garanzia verrà rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi (anziché 24 mesi come inizialmente previsto).

Prestiti e autocertificazione

Per velocizzare le operazioni, si prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il cui contenuto riguarderà anche i requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell'evasione fiscale.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non sarà tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare, tra le altre cose, che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale. I finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato. Tali disposizioni si applicano anche, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Potenziamento Fondo Garanzie Pmi

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Il D.L. provvede a potenziare ulteriormente il Fondo Centrale di Garanzia per le p.m.i., già ampliato dal decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020), fino al 31 dicembre 2020. Tra l'altro, è previsto l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di tutta una serie di soggetti la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.


Nel dettaglio, si tratta di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi.


Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti sale fino a 30 mila euro (non più i precedenti 25 mila). Nel corso dell'esame Parlamentare è stata estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti.

Fallimento e crisi d'impresa

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Il decreto interviene con alcune misure che, nell'insieme, sono volte a sottrarre le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l'emergenza, e a sterilizzare il periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori. Viene, inoltre, differita al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 12/2019.

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Il D.L. proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Analoga proroga è stata prevista per gli adempimenti relativi agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore.

Nei concordati in bianco e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono inoltre concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza. Termini ulteriormente allungati in caso di concordato in bianco. In particolare, l'imprenditore che abbia ottenuto, entro il 31 dicembre 2021, accesso al c.d. concordato in bianco o all'accordo di ristrutturazione dei debiti potrà depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento

Procedibilità ricorsi fallimento

Il Parlamento ha anche ampliato le eccezioni alla regola dell'improcedibilità dei ricorsi per fallimento presentati dal 9 marzo al 30 giugno. Saranno, ad esempio, procedibili i ricorsi presentati dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19.

Procedibili le istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo. Sono stati poi introdotti ulteriori termini in relazione ai quali il periodo di improcedibilità non deve essere computato.

Segnalazioni centrale rischi

Fino al 30 settembre 2020 sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (disciplinate dal decreto legge n. 18 del 2020) concesse a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Non si tratta di una moratoria generalizzata per le segnalazioni, ma riservata solo in caso sia stato attivato un prestito accompagnato da garanzia pubblica.

Golden Power

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Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene temporaneamente esteso, fino al 31 dicembre 2020, l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali (c.d. golden power) che consentono al Governo di intervenire nella gestione di attivi strategici in alcuni settori "sensibili" tra cui energia, trasporti, comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452.

La disciplina è stata estesa dal Parlamento anche al settore sanitario, per quanto riguarda la produzione, l'importazione e distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico chirurgici e di protezione individuale.

Fondo Garanzia mutui prima casa

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Anche gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 c.c., potranno beneficiare della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del D.L. n. 18/2020, alle condizioni ivi previste.

Il D.L. Liquidità dispone, inoltre, che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 (dunque fino al 9 gennaio 2021), i benefici del predetto Fondo siano applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente. I benefici del Fondo saranno estesi alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, ove aventi le condizioni di legge.

Misure fiscali e contabili: sospensione IVA, ritenute e contributi

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Il Decreto Legge stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.


I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per alcune province particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto per aprile e maggio 2020 si applica, prescindendo dal volume di ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente, alla sola condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi

Il D.L. Rilancio ha esteso la ripresa dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Ritenute lavoro autonomo

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Il D.L. Liquidità amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia di sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni contenute nel decreto cosiddetto Cura Italia

Nel dettaglio, per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non saranno assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo, nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Proroga versamenti PREU

Prorogati al 22 settembre 2020 i termini per il versamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento (videolottery e newslot) e del relativo canone concessorio.

Canoni uso immobili appartenenti allo Stato

Introdotta una nuova norma che, al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 e i livelli occupazionali, sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato.

Certificazioni uniche entro il 30 aprile

Il D.L. ha prorogato al 30 aprile, per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Inoltre, per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile

Imposta bollo fatture elettroniche

In luogo di prevedere modalità di versamento semplificate nel caso di importo dovuto annuo pari o inferiore a 1.000 euro, il D.L. Liquidità rimodula le scadenze dei versamenti in rapporto all'ammontare di imposta dovuta nel trimestre; di conseguenza, viene abbassato a 250 euro l'importo-soglia che consente di usufruire di modalità di pagamento agevolate.

Mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

Nel corso dell'esame parlamentare è stata prevista l'attribuzione alle imprese, per l'anno 2020, di un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19.

Nel dettaglio, le spese agevolabili sono quelle per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento, nonché quelle per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Sospensione termini di scadenza titoli di credito

Confermata la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 , relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto non saranno trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio e, ove già pubblicati, le camere di commercio provvederanno d'ufficio alla loro cancellazione. Sono inoltre sospese le informative al prefetto e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate.

Niente assistenza fiscale a distanza

Il Parlamento ha soppresso norma che prevedeva che CAF e professionisti abilitati potessero gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche. La stessa norma consentiva, con le medesime modalità, anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

Datori di lavoro e tutela contro rischio contagio Covid-19

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Il D.L. liquidità si pone anche di risolvere la bufera sorta in ordine alla responsabilità del datore di lavoro verso i dipendenti infettati da Coronavirus. Viene dunque definito il contenuto dell'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio.

Per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 del codice civile sarà necessario aver applicato, adottato e mantenuto le prescrizioni contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 (e s.m.i.) tra il Governo e le parti sociali e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020.



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