Il permesso di soggiorno di lungo periodo, ossia l'ex carta di soggiorno, è disciplinato dal Testo unico dell'immigrazione

Permesso di soggiorno di lungo periodo: riferimenti normativi

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Il permesso di lungo periodo è disciplinato dall'art. 9 del Testo Unico dell'immigrazione n. 286/1998. La norma è stata riscritta dal decreto legislativo n. 3/2007, che ha attuato la direttiva n. 109/2007 che si è occupata dello status dei cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo.

Il primo cambiamento della riscrittura dell'art. 9 è il nome del documento. In passato si chiamava carta di soggiorno, ma dopo la riforma il termine corretto per definire questo documento è "Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo."

Il decreto del 2007 inoltre ha introdotto il nuovo articolo 9 bis, che si occupa di disciplinare la posizione sul territorio nazionale degli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.

Vedi anche la nostra guida generale sul permesso di soggiorno

Requisiti per la domanda del permesso di lungo periodo

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Ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, lo straniero può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo se dimostra di essere in possesso delle seguenti condizioni:

  • titolarità da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  • disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, fissato per il 2020 in 459,83 euro per 13 mensilità.

Conteggio del quinquennio

Il quinquennio richiesto come requisito ai fini del rilascio del permesso di lungo periodo non tiene conto dei periodi di soggiorno relativi al permesso di soggiorno di breve durata e dei permessi rilasciati in base a status giuridici previsti da determinate Convenzioni internazionali.

Il periodo non è interrotto dalle assenze dello straniero dal territorio nazionale se sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano in totale dieci mesi nel quinquennio, a meno la interruzione non è legata all'adempimento di obblighi militari, a gravi e documentati motivi di salute o da altri gravi e dimostrati motivi.

Familiari per i quali può essere richiesto il permesso

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Lo straniero può anche chiedere il permesso di lungo periodo per i suoi familiari, dovendo intendersi per tali:

  • il coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
  • i figli minori, anche del solo coniuge o naturali, non coniugati, previo consenso dell'altro genitore, se esistente;
  • i figli maggiorenni a carico, che per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie esigenze di vita a causa di un'invalidità totale;
  • i genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza e i genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati a provvedere al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.

Requisiti ulteriori in caso di domanda per i familiari

Ai requisiti richiesti allo straniero che chiede il permesso di soggiorno solo per se, ovvero possesso del permesso di soggiorno da 5 anni e reddito non inferiore all'assegno sociale, la legge impone, se la domanda viene presentata anche per i familiari, il possesso dei seguenti e ulteriori requisiti.

La disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.

La disponibilità di un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici. La determinazione del reddito tiene conto anche del reddito annuo totale dei familiari conviventi con il richiedente.

La disponibilità di un alloggio in possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero fornito di requisiti igienico-sanitari accertati dall'Azienda unità sanitaria locale.

Soggetti esonerati dai requisiti di soggiorno, reddito e alloggio

I requisiti di soggiorno, reddito e alloggio richiesti dal comma 1 non si applicano alle seguenti categorie di stranieri:

  • a coloro che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
  • a chi soggiorna a titolo di protezione temporanea per cure mediche o perché titolare di particolari permessi di soggiorno così come previsti dal del decreto legislativo n. 25/2008 e a chi ha chiesto il permesso di soggiorno secondo i predetti titoli e sono in attesa di una decisione;
  • ai soggetti che hanno chiesto la protezione internazionale definita dall'art. 2, c. 1, lett. a), del dlgs. n. 251/2007 e sono in attesa di una decisione definitiva,
  • ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
  • a chi gode di uno status giuridico previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961, dalla Convenzione di Vienna del 1963, dalla Convenzione del 1969 o da quella ancora di Vienna del 1975.

Il requisito del test di lingua italiana

Un'altra condizione necessaria per ottenere il rilascio del permesso di lungo periodo è il superamento di un test in lingua italiana o il possesso di una certificazione o di un titolo che ne attesti la conoscenza.

Soggetti esonerati dal superamento del test

Sono esonerati dal superamento del test in lingua italiana gli stranieri che:

  • hanno ottenuto il permesso di soggiorno Ce per poter svolgere attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca;
  • hanno ottenuto la protezione internazionale;
  • sono figli minori di 14 anni;
  • presentano gravi e documentati deficit di apprendimento linguistico;
  • sono in possesso di di attestati o titoli che certificano la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 come stabilito dalle università italiane per stranieri;
  • possiedono un'attestazione che dimostra la frequentazione di un corso di lingua italiana in uno dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed hanno ottenuto alla fine del percorso un titolo che certifica la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 secondo il Quadro europeo di riferimento;
  • hanno ottenuto, tra i crediti maturati per l'accordo di integrazione previsto dall' art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 in base al Quadro europeo;
  • hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico italiano o hanno ottenuto in uno dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado o frequenta un corso di studi universitario statale o non statale o frequenta un dottorato o un master universitario;
  • sono entrati in Italia in veste di dirigente o lavoratore altamente qualificato, professore universitario o ricercatore, traduttore/interprete, giornalista corrispondente accreditato.

Come fare domanda e quali documenti servono

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La domanda per il permesso di lungo periodo può essere presentata alle Poste utilizzando il kit apposito, oppure in Comune o presso un Patronato.La domanda per ottenere il permesso di lungo periodo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • copia del passaporto o di altro documento valido;
  • copia della dichiarazione dei redditi;
  • bollettini Inps o estratto contributivo analitico Insp;
  • certificato del casellario giudiziale e delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
  • documento che attesta il possesso di un alloggio idoneo documentato se la richiesta è presentata anche per i familiari;
  • copia delle buste paga dell'anno in corso;
  • stato di residenza e stato di famiglia;
  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico di 30,46 euro;
  • contrassegno telematico di 16,00 euro.
  • copia di pagamento del contributo pari a 130,46 euro.

Durata del permesso di soggiorno di lungo periodo

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Una volta rilasciato, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di revoca o espulsione disposti nei casi previsti dalla legge.

La legge prevede che il documento debba essere rilasciato entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, anche se non è raro che questo tempo non venga rispettato.

Revoca del permesso di soggiorno

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Il permesso di soggiorno è negato o revocato:

  • se è stato ottenuto con modalità fraudolente;
  • se non esistono fin dall'inizio le condizioni per il rilascio o vengono meno successivamente;
  • quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 per gli stranieri pericolosi;
  • in caso di assenza dello straniero dal territorio dell'Unione per dodici mesi consecutivi;
  • se il permesso è già stato conferito da un altro Stato UE, previa comunicazione da parte di quest'ultimo;
  • in caso di assenza dal territorio dello Stato per più di sei anni.

Lo straniero a cui è stato revocato il permesso può riacquistarlo, ma in questo caso la durata da cinque anni viene ridotta a tre.

Permesso di lungo periodo e stranieri pericolosi

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non viene rilasciato agli stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La valutazione della pericolosità dello straniero tiene conto dell'appartenenza dello stesso a determinate categorie, di condanne penali, anche non definitive, per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo limitatamente ai delitti non colposi. In ogni caso il Questore, nel negare il permesso di lungo periodo tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Espulsione dello straniero titolare di permesso UE di lungo periodo

Lo straniero che ottiene il permesso di soggiorno UE di lungo periodo può essere espulso:

  • se sussistono gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
  • se lo straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato in qualsiasi modo è in grado di agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali;
  • se lo straniero appartiene a una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423/ 1956 ovvero dall'art 1 della n. 575/1965 sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 10-bis.

Nell'adottare il provvedimento di espulsione si tiene conto dell'età, da quanto tempo soggiorna sul territorio, delle conseguenze dell'espulsione per il diretto interessato e per i suoi familiari, della presenza di legami familiari e sociali e dell'assenza di vincoli con il Paese di origine.

Il soggetto espulso può essere riammesso se non costituisce più un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

Diritti spettanti ai titolare del permesso di lungo periodo

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Chi ottiene il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può godere di determinati diritti e benefici:

  • può entrare nel territorio nazionale senza il visto;
  • può circolare liberamente sul territorio nazionale a meno che il Prefetto non disponga il divieto di soggiornare in luoghi destinati alla difesa militare;
  • può svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, fatta eccezione per quelle che la legge riserva al cittadino o vieta allo straniero;
  • può beneficiare delle prestazioni di assistenza, previdenza, sanitarie, scolastiche, sociali e accedere alla procedura per ottenere un alloggio popolare, salvo eccezioni;
  • può partecipare alla vita pubblica locale, fermi i limiti e di divieti previsti dalla legge.


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