Il Tribunale di Rovigo ricorda che per il reato ex art. 22 d.lgs. n. 286/1998 non basta l'impiego di lavoratori stranieri irregolari ma serve il dolo

L'occupazione di lavoratori stranieri irregolari

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Il reato di occupazione di lavoratori stranieri irregolari è previsto e disciplinato dall'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo numero 286/1998, che sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato o annullato.

In tal modo, si puniscono i datori di lavoro che favoriscono la permanenza degli stranieri irregolari in Italia.

Su tale fattispecie delittuosa si è di recente soffermato il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 675/2020 qui sotto allegata.

Per il reato non serve l'assunzione...

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Nel caso di specie, il datore di lavoro era stato tratto in giudizio poiché, nel corso di un sopralluogo dell'ispettorato del lavoro, era stato scoperto che lavorava con lui un cittadino marocchino con permesso di soggiorno scaduto.

Durante l'istruttoria, era emerso che l'uomo era occasionalmente presente nel cantiere, per sostituire un altro muratore, assente per indisposizione: la comunicazione di tali problemi sopravvenuti era stata fatta solo telefonicamente e ragioni contingenti rendevano necessaria la collaborazione di un'altra persona.

Dopo essersi soffermato sulla natura della collaborazione occasionale, che altro non è che una forma di lavoro autonomo in cui non c'è quindi alcun vincolo di subordinazione, il giudice ha precisato che la circostanza che nel caso di specie non vi era stata un'assunzione regolare del lavoratore alle dipendenze dell'imputato non contrastava con la configurazione del reato.

Infatti, se comunque si incarica un soggetto, anche solo occasionalmente, di svolgere una mansione lavorativa alle proprie dipendenze, la condotta richiesta dall'articolo 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998 deve comunque ritenersi posta in essere.

...ma serve il dolo

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Per la condanna penale del datore di lavoro serve tuttavia il dolo.

Nel caso di specie, l'imputato aveva omesso di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, agendo, così, con negligenza e imprudenza, ma per il Tribunale di Rovigo la colpa non basta: non è sufficiente che non sia stata verificata la validità del permesso di soggiorno, ma occorre la volontà di assumere il lavoratore nella consapevolezza che non possiede un permesso di soggiorno valido (cfr. Cass. Pen. Sentenza n. 25607 del 11.06.2013).

Di conseguenza, non risultando provato che la condotta posta in essere fosse dolosa, il datore di lavoro è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

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