La Sezione Feriale Penale della Corte di Cassazione (Sent. 35112/2008) ha stabilito che non è possibile utilizzare gli stranieri senza permesso di soggiorno come parcheggiatori e ciò neanche se saltuariamente.
In particolare, gli Ermellini hanno precisato che "l'art. 22, comma 10, D.L.vo 286/98 per la sua inequivoca e lata dizione ('il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno') si riferisce a qualsiasi attività di lavoro svolto alle dipendenze, anche quello a termine, giornaliero e pure occasionale, solo che – come di certo nella fattispecie, in relazione ai dati di fatto sopra ricordati – vi sia concreta occupazione lavorativa con rapporto subordinato".
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