Avvocati, il segreto professionale prevale sul timore di essere indagati
Redazione |

Avvocati, il segreto professionale prevale sul timore di essere indagati

Avvocato e segreto professionale: il CNF conferma tre anni di sospensione per un legale che ha divulgato informazioni riservate sui clienti.

Il timore di essere coinvolti in un procedimento penale non giustifica la divulgazione di informazioni riservate apprese durante l’attività professionale. È il principio ribadito dal Consiglio nazionale forense con la sentenza n. 238/2026, che ha confermato la sospensione dall’esercizio della professione per tre anni nei confronti di un avvocato accusato di aver violato i propri obblighi deontologici.

Le informazioni riservate comunicate agli investigatori

Il professionista aveva fornito spontaneamente alla polizia giudiziaria elementi relativi a presunte frodi fiscali, per un importo di circa 15 milioni di euro, di cui era venuto a conoscenza assistendo una famiglia di imprenditori. Le dichiarazioni avevano contribuito all’arresto di tre componenti della famiglia, nonostante il rapporto professionale con i clienti fosse proseguito.

Tra le possibili ragioni della condotta figuravano anche contrasti relativi ai compensi richiesti per l’attività svolta. Secondo il CNF, tuttavia, tali circostanze non potevano giustificare la violazione degli obblighi professionali.

Quando è possibile derogare al segreto professionale

La decisione richiama le limitate eccezioni previste dalla disciplina deontologica applicabile al caso, legate alle esigenze della difesa e alla necessità di impedire la commissione di reati particolarmente gravi. Il timore personale di essere coinvolti nelle indagini non rientra tra queste ipotesi.

Il CNF chiarisce inoltre che l’eventuale disponibilità delle stesse informazioni da parte degli investigatori non esclude la violazione: anche una conferma di elementi già conosciuti può assumere rilievo ai fini disciplinari.

Fedeltà al cliente e responsabilità disciplinare

Al centro della pronuncia vi è il rapporto fiduciario tra avvocato e assistito. Il dovere di fedeltà, insieme all’obbligo di riservatezza, rappresenta un presupposto essenziale dell’attività difensiva e della funzione costituzionale dell’avvocatura.

Il Collegio osserva che un eventuale comportamento professionale scorretto tenuto in precedenza non può essere neutralizzato trasformandosi successivamente in accusatore del cliente. Una diversa interpretazione rischierebbe di legittimare gravi violazioni deontologiche ogni volta che il professionista collabori alle accuse contro il proprio assistito.

La sentenza richiama, inoltre, il possibile rilievo penale della condotta sotto il profilo dell’infedeltà del patrocinio, senza che ciò equivalga a una condanna penale definitiva.

Sospensione di tre anni

Il CNF ha ritenuto proporzionata la sospensione triennale, osservando che la gravità della violazione avrebbe potuto giustificare anche una sanzione più severa.

La pronuncia ribadisce quindi che la tutela del segreto professionale e la fedeltà al cliente non possono essere sacrificate per convenienza personale o per il timore di conseguenze giudiziarie. La violazione di tali obblighi compromette il rapporto fiduciario e i principi fondamentali su cui si fonda l’esercizio della professione forense.



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