“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincie, ma bordello!” (Cit. Divina Commedia, Purgatorio , Canto VI°). Dalla frase citata, è possibile addivenire alla riflessione normativa in tema di divieto di “fare politica” nei pubblici uffici.
La normativa Italiana, parte con legge 212/1956 che vieta l’affissione in luoghi pubblici di materiale propagandistico. Tale materiale è riferito a manifesti, video, illustrazioni, poster che con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, fa riferimento esplicito e diretto a elezioni politiche o amministrative con indicazione di partiti, liste e candidati.
Tutto ciò che è “pars” cioè partito non può essere introdotto nei luoghi ove le pubbliche amministrazioni esercitano il loro operato, le funzioni collegate ai pubblici uffici in quanto ritenute dal legislatore a contenuto comunque personale che possono influenzare l’andamento imparziale dei pubblici uffici ex art. 97 Costituzione.
La legge 28/2000, impone alle Pubbliche Amministrazioni di non diffondere comunicazioni riguardanti le elezioni dal momento della convocazione dei comizi fino alla chiusura delle operazioni di voto nei seggi elettorale, garantendo così l’obiettività, l’efficacia e l’imparzialità dell’azione amministrativa cui determinati organi e uffici sono deputati per l’assolvimento dei superiori interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa.
L’art. 67 comma 7 del dlgvo n. 159/11, riguardante il codice antimafia, vieta la pubblicità diretta o indiretta, nei pubblici uffici per scopi di accaparramento del consenso elettorale per i soggetti sotto sorveglianza speciale.
La finalità del legislatore nazionale vuole essere quella di limitare ed arginare il più possibile le pressioni indebite che determinati soggetti, finiti sotto l’occhio della giustizia, possono esercitare soprattutto in piccoli ambienti elettorali, causando conseguenze nel post elezioni che possono influire anche su scelte future dell’elettorato dei cittadini.
I dipendenti pubblici non possono fare propaganda elettorale durante l'orario di servizio o utilizzando i beni, i locali, i telefoni, i computer e la carta intestata dell'amministrazione.
Pertanto è consentito svolgere attività propagandistica a scopo elettorale da privati cittadini, al di fuori dell’orario di servizio ma senza ricorrere a bacheche sindacali, siti internet aziendali del datore di lavoro e senza esercitare pressioni sui colleghi.
Antonino Miceli Avvocato e Funzionario Abilitato
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