La somma riconosciuta al coniuge separato per le spese di locazione, se compresa nell’assegno periodico di mantenimento, concorre alla determinazione del reddito imponibile. Il relativo importo può quindi determinare l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26608/2026, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro le decisioni dei giudici tributari che avevano annullato alcuni accertamenti fiscali relativi agli anni dal 2000 al 2003.
Il caso esaminato
La controversia riguardava una contribuente che percepiva un assegno annuale di 17.043,07 euro per il mantenimento proprio e dei figli. Nel provvedimento giudiziario era previsto che l’importo comprendesse anche le spese per il canone di locazione.
La quota destinata all’affitto ammontava a 6.817,23 euro annui. La questione centrale consisteva nello stabilire se tale componente dovesse essere inclusa nel reddito rilevante ai fini fiscali e, di conseguenza, se la contribuente fosse tenuta a presentare la dichiarazione.
L’Agenzia delle entrate sosteneva che l’assegno periodico percepito dal coniuge separato fosse imponibile secondo le regole previste dalla normativa tributaria applicabile al periodo interessato.
Quando scatta l’obbligo dichiarativo
La Cassazione ha richiamato le disposizioni del Tuir e la disciplina vigente negli anni oggetto dell’accertamento, riconoscendo rilevanza fiscale anche alla parte dell’assegno destinata alla locazione.
Nel caso esaminato, il reddito da considerare superava la soglia di 6.197,48 euro prevista all’epoca per l’esonero dalla dichiarazione. Poiché anche i figli beneficiavano dell’importo complessivo, la quota rilevante doveva essere ripartita secondo il criterio indicato dalla Corte.
La regola stabilita dalla Cassazione
Secondo il principio espresso nell’ordinanza n. 26608/2026, quando il giudice stabilisce un contributo complessivo per il mantenimento del coniuge e dei figli, includendovi il canone di locazione, la componente destinata all’affitto concorre al reddito imponibile del beneficiario.
Se l’immobile è utilizzato anche dai figli, la quota relativa al canone deve essere considerata, ai fini indicati dalla decisione, nella misura della metà, salvo che il provvedimento giudiziario disponga diversamente.
In conclusione, la destinazione di una parte dell’assegno al pagamento dell’affitto non esclude, di per sé, la sua rilevanza fiscale. Per verificare l’obbligo dichiarativo occorre considerare l’importo complessivo imponibile, la ripartizione tra i beneficiari e le disposizioni applicabili al periodo d’imposta interessato.

