L'art. 51 del Codice Deontologico Forense regolamenta la possibilità, per praticanti e avvocati, di rendere la propria testimonianza all'interno del processo relativamente a quanto conosciuto nello svolgimento del proprio incarico

La testimonianza dell'avvocato e la normativa di riferimento

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La materia relativa alla testimonianza dell'avvocato all'interno del processo viene trattata e principalmente disciplinata dall'art. 51 del Codice Deontologico Forense.

Tuttavia, in virtù del fatto che la materia sia complessa e prenda in considerazione numerosi aspetti, è altresì contenuta nell'art. 249 c.p.c. - con riferimento alla testimonianza nel processo civile - nell'art. 200 c.p.p. - relativamente al segreto professionale nel processo penale - e nell'art. 13 del Codice Deontologico Forense, nei procedimenti giudiziali e stragiudiziali di ogni tipologia.

Il Codice Deontologico Forense

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L'art. 51 del Codice Deontologico Forense regolamenta la possibilità, per praticanti e avvocati, di rendere la propria testimonianza all'interno del processo relativamente a quanto conosciuto nello svolgimento del proprio incarico.

In particolare, il suddetto art. 51, esplicita come generalmente l'avvocato debba astenersi dal testimoniare circa informazioni apprese durante l'espletamento del proprio incarico professionale. Tale astensione si estende, inoltre, al contenuto di quanto appreso durante colloqui e corrispondenza intercorsa in via riservata con propri colleghi avvocati.

Nel caso in cui intenda testimoniare poi sarà obbligato a rinunciare al mandato professionale e a non riassumerlo in nessuna situazione.

Le ragioni sottese all'obbligo di astensione

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La normativa citata presenta il fine di tutelare sia praticanti che avvocati, affinché questi non siano obbligati a deporre sulle informazioni ricevute nell'esercizio del proprio mandato professionale. A tale fine interviene, inoltre, l'obbligo di mantenere il segreto professionale.

Ciò che si vuole proteggere è il rapporto fiduciario che si instaura tra avvocato e cliente: proprio grazie a tale tipologia di rapporto, il cliente si sentirà libero di comunicare qualsivoglia informazione - utile al legale stesso nell'espletamento del proprio mandato - senza la preoccupazione che tali informazioni possa essere divulgate ed utilizzate a suo danno.

Il legislatore, infatti, è voluto intervenire al fine di ricordare all'avvocato l'importanza dell'obbligo di riservatezza e segretezza che dovrebbe caratterizzare ogni professione intellettuale.

Le eccezioni in cui l'avvocato può violare l'obbligo di astensione

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La regola generale di astensione al divieto di testimonianza e rivelazione del segreto professionale presenta comunque delle eccezioni.

Tra tali eccezioni si trova:

- Lo svolgimento dell'attività di difesa. Tale previsione è stata fatta al fine di porre una tutela alla insindacabilità dell'attività professionale;

- L'impedimento della commissione di un reato di notevole gravità. E' possibile la rivelazione del segreto professionale nel caso in cui leda la persona e non un bene economico;

- L'allegazione di una circostanza di fatto in una controversia instauratasi tra avvocato e parte assistita. Qualora si avvii una controversia tra legale e avvocato, quest'ultimo deve essere in grado di allegare tutte le circostanze che ritiene utili per la difesa del proprio diritto;

- Lo svolgimento di un procedimento disciplinare. Segue il principio sopra espresso.

Si precisa, tuttavia, che la divulgazione dovrà essere tassativamente circoscritta a quanto necessario al fine tutelato.


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