L'art. 10 del codice deontologico medico impone ai sanitari di mantenere il segreto su tutto quello di cui vengono a conoscenza in ragione della loro attività professionale

La violazione del segreto

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Il codice deontologico medico impone a tutti i sanitari di mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza in ragione della loro attività professionale.

Ad occuparsene, in particolare, è l'articolo 10. Chi non rispetta quanto in esso prescritto può incorrere in responsabilità deontologica, ma non solo.

In tema di gravità della violazione dell'obbligo di segreto professionale, va detto che il codice deontologico stabilisce che il mancato rispetto del segreto è più grave se da esso possa derivare o profitto per il medico o per terze persone o nocumento per la persona assistita o per altri.

Eccezioni all'obbligo di segreto

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Tuttavia, se sussiste una giusta causa prevista dall'ordinamento o è necessario adempiere un obbligo di legge è possibile rivelare fatti o circostanze che normalmente sarebbero coperti da segreto.

Resta comunque fermo il fatto che il medico non deve rendere testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale e che quest'ultimo non viene meno in conseguenza della sospensione della professione o dell'interdizione dal suo esercizio, né a seguito della cancellazione dagli albi.

La morte dell'assistito

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L'obbligo di segreto professionale vale sempre e comunque e non viene meno neanche in caso di morte della persona assistita.

Medico e privacy

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Parzialmente diversa è la questione della privacy, sulla quale vale la pena comunque soffermarsi.

Una volta ottenuto il consenso informato dell'assistito o del suo rappresentante legale, il medico diviene titolare del trattamento dei dati personali e deve rispettare la riservatezza, specie con riferimento ai dati relativi alla salute e alla vita sessuale dell'assistito.

In caso di pubblicazioni o divulgazioni scientifiche, è necessario assicurare la non identificabilità dei soggetti coinvolti.

Inoltre, il codice deontologico precisa che il medico non collabora nella costituzione, nella gestione o nell'utilizzo di banche dati aventi ad oggetto informazioni relative agli assistiti se mancano delle garanzie sull'acquisizione preliminare del consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati.

Infine, in materia di dati sensibili che siano idonei a rivelare lo stato di salute dell'assistito, il codice deontologico stabilisce che il loro trattamento è possibile solo con il consenso informato dell'assistito stesso o del suo legale rappresentante e rispettando le condizioni specifiche stabilite dalla normativa in materia di privacy.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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