"La responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero". E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza
n. 32934 del 31 agosto 2011, ha affermato la responsabilità di un datore di lavoro, già condannato nei primi due gradi di giudizio, che aveva assunto alle proprie dipendenze due lavoratori stranieri fidandosi di "assicurazioni verbali dei due soggetti assunti senza pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno". La Suprema Corte ha confermato così la sentenza della Corte d'Appello la quale ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico dell'illecito "per avere l'imputato colpevolmente omesso di verificare, prima dell'assunzione, l'effettivo rilascio del permesso di soggiorno". I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che, l'avvenuta regolarizzazione della posizione dei lavoratori stranieri successivamente all'accertamento dell'illecito, anche a seguito dell'adesione della Romania all'Unione Europea, non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro né la punibilità del reato a lui contestato.

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