In una recente Sentenza (n.37409/2006) la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che è responsabile del reato di cui all'art.22 del d. lgs. n.286 del 1998, che punisce chiunque occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, anche il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore che abbia richiesto (ma non ancora ottenuto) il permesso di soggiorno.
Nel caso di specie, inoltre, all'imputato non è stata riconosciuta la possibilità di invocare la propria buona fede dal momento che egli avrebbe dovuto sapere che la legge richiede il permesso di soggiorno per poter assumere una cittadina extracomunitaria e che anche un'assunzione in prova costituisce instaurazione di un rapporto di lavoro.
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