Con l’ordinanza n. 26029/2026, la Corte di cassazione ha esaminato la responsabilità di un’associazione di proprietari che aveva assistito un locatore nella stipula di un contratto a canone concordato.
La decisione riguarda un contratto del 2009 nel quale, secondo quanto emerso, era stato previsto un canone superiore al limite stabilito dall’accordo territoriale. Il caso consente di distinguere due attività diverse: l’assistenza prestata durante la formazione del contratto e il rilascio dell’attestazione di conformità prevista dalla disciplina successiva.
Il controllo sulle dichiarazioni del proprietario
Quando un’associazione assiste direttamente il locatore nella redazione del contratto, la sua eventuale responsabilità va valutata in relazione all’incarico ricevuto e all’attività concretamente svolta.
Questa situazione non coincide con quella delle attestazioni introdotte dal decreto ministeriale 16 gennaio 2017 per i contratti a canone concordato stipulati senza l’intervento delle organizzazioni rappresentative delle parti.
In quest’ultimo caso, per accedere alle agevolazioni previste, occorre acquisire l’attestazione rilasciata da un’organizzazione firmataria dell’accordo territoriale, che verifica la conformità del contratto ai parametri economici e normativi locali sulla base degli elementi dichiarati dalle parti.
Le attestazioni previste dal decreto del 2017
Il procedimento di attestazione si fonda sulle informazioni fornite dai contraenti, che ne assumono la responsabilità. L’organizzazione chiamata a rilasciare il documento deve quindi verificare la rispondenza del contratto all’accordo territoriale utilizzando gli elementi dichiarati.
La controversia esaminata dalla Cassazione, invece, riguardava un rapporto professionale precedente all’introduzione di questo meccanismo e concerneva l’attività di assistenza svolta dall’associazione per conto del proprietario.
Quali conseguenze dalla pronuncia
La distinzione è decisiva: le considerazioni sulla responsabilità dell’associazione nell’assistenza alla stipula non possono essere automaticamente estese alla diversa attività di rilascio delle attestazioni di conformità.
L’ordinanza n. 26029/2026 deve pertanto essere letta con riferimento alla specifica vicenda esaminata, senza attribuirle conclusioni generalizzate sulla responsabilità delle associazioni che attestano la conformità dei contratti di locazione agevolata.
In sintesi, per valutare gli obblighi delle organizzazioni di categoria occorre individuare l’attività concretamente svolta, distinguendo l’assistenza contrattuale dall’attestazione prevista dal decreto ministeriale 16 gennaio 2017.
