Lavoratore e datore di lavoro: un rapporto a volte conflittuale
Andrea Pedicone |

Lavoratore e datore di lavoro: un rapporto a volte conflittuale

Guida pratica ai limiti al controllo del dipendente

Telecamere di videosorveglianza

La presenza di un sistema di telecamere a circuito chiuso in un luogo di lavoro, installato per la sicurezza dei lavoratori e/o a tutela del patrimonio aziendale, deve essere preventivamente autorizzata dall’ispettorato del lavoro. Le immagini non possono essere utilizzate per contestare illeciti al lavoratore (cfr. articolo 4, comma 1, legge 300/70 – statuto dei lavoratori). È possibile utilizzare le immagini per contestare al lavoratore fatti illeciti da lui commessi nell’espletamento della prestazione lavorativa, esclusivamente se il lavoratore è stato preventivamente informato di tale possibilità. In parole povere, l’azienda deve comunicare al dipendente che il sistema di videosorveglianza non è installato solo per tutelarsi dagli estranei, e che le immagini possono essere utilizzati anche contro i lavoratori (cfr. articolo 4, comma 3, legge 300/70 – statuto dei lavoratori). Qualora non si rispettino i due principi che precedono, il datore di lavoro rischia l’annullamento della sanzione disciplinare e/o il versamento di varie mensilità, oltre alla denuncia per illecito trattamento dei dati personali con conseguente possibile ulteriore risarcimento danni, ed una eventuale sanzione comminata dal Garante Privacy.

Se il collega ruba

Il lavoratore che dovesse venire a conoscenza che un suo collega commette un atto illecito in danno del datore di lavoro (furto, abuso di permessi 104, false malattie, vendita di informazioni riservate, ecc.) non ha obbligo di intervento ma esclusivamente di segnalazione al superiore gerarchico o al titolare. Quindi, non si può pretendere che un lavoratore impedisca ad un collega di commettere un illecito. Ha però l’obbligo di riferirlo. Qualora dovesse tacere rischia anche lui il licenziamento. Il silenzio, infatti, è considerato del tutto equivalente ad una condotta omissiva che infrange il rapporto fiduciario (cfr. Cassazione sentenze 4686/2026 – 8407/2018 – 16095/2013 – 21633/2013).

Segnalare un collega

Nel caso in cui un lavoratore segnali un comportamento irregolare di un suo collega, il datore di lavoro può intervenire nella flagranza della violazione, specialmente in caso di furto. In tale circostanza può procedere a contestazione immediata e successivo licenziamento con o senza denuncia penale. Nel caso in cui non sia possibile intervenire nell’immediatezza del fatto, egli potrà da quel momento effettuare indagini e controllare il lavoratore anche in modalità occulta, eventualmente avvalendosi di investigatori privati, purché siano contestati esclusivamente gli illeciti ed i soli episodi successivi a quello di cui ha avuto notizia. Infatti, il datore di lavoro sarà chiamato a dimostrare quali sono gli elementi di fatto che hanno giustificato le verifiche eseguite, personalmente o da terzi, a tutela del suo diritto, e quando tali sospetti si sono presentati (art. 8, comma 3, provvedimento 512/2018 Garante Privacy).

Lo spirito della legge

La ratio della norma è quella di impedire investigazioni esplorative. L’attività di indagine è invasiva e quindi deve essere giustificata da un sospetto, un indizio, un dubbio, che il datore di lavoro avrà l’onere di dimostrare. I dati personali, le informazioni e le prove raccolte in violazione di questo principio sono inutilizzabili (cfr. ex articolo 11, comma 2 del d. lgs. 196/03 sostituito dall'articolo 2-decies del d. lgs. 101/2018), ragione per cui non è il caso di sottovalutare la questione, anche perché in sempre più sentenze si fa riferimento a tale regola.

Impugnare il provvedimento

I dati raccolti sulla base di accertamenti privi di questo requisito sono dichiarati inutilizzabili, generando così l’assenza delle prove. Conseguentemente i provvedimenti di licenziamento vengono annullati. Si sta creando una discreta giurisprudenza conforme sul punto, sia di merito sia di legittimità (Cassazione, 16214/2026 - Corte di Appello di Roma, III sezione lavoro, provvedimento del 23 febbraio 2026, conseguente all'udienza del 7 gennaio 2026 – Tribunale di Rovigo, sentenza del 14 gennaio 2026 – Cassazione, 807/2025 – Tribunale Venezia, provvedimento del 24 giugno 2025, giudice Margherita Bortolaso – Cassazione 30079/2024 – Tribunale Roma, sezione lavoro, provvedimento del 14 febbraio 2024 nel corso del giudizio RG 7571/2023 – Cassazione 28378/2023 – Cassazione 18168/2023). 

Andrea Pedicone

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni



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