Inutilizzabili le riprese effettuate dall'investigatore privato in violazione del GDPR. Il divieto dei controlli esplorativi

La vicenda

Un lavoratore dipendente di un supermercato viene licenziato per aver consumato, in orario di lavoro, cibi e bevande senza provvedere alla pesatura, prezzatura e pagamento delle stesse. A supporto della contestazione l'azienda ha prodotto dei video registrati da investigatori privati che hanno installato delle telecamere occulte che dimostrerebbero quanto precede. Il lavoratore, il cui licenziamento è stato confermato dal Tribunale, è quindi ricorso dinanzi la Corte di Appello, contestando l'utilizzabilità delle registrazioni in quanto eseguite dall'investigatore privato in violazione della legge sulla privacy, vale a dire in assenza di uno dei requisiti essenziali previsti dall'articolo 8, comma 3 del Codice deontologico redatto dal Garante Privacy in materia di investigazioni private, e di cui al registro dei provvedimenti n. 512 del 19 dicembre 2018.

Videoriprendere un lavoratore

È preliminarmente necessario distinguere tra due tipi di controlli: quelli difensivi e quelli difensivi in senso stretto. I primi sono effettuati a difesa del patrimonio aziendale, e riguardano tutti i dipendenti che, nello svolgimento della prestazione lavorativa, sono a contatto con il patrimonio. Tali controlli devono essere necessariamente realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 dello statuto dei lavoratori. I controlli difensivi in senso stretto, invece, sono diretti ad accertare specificatamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro, e pure se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, ragione per cui si pongono all'esterno del perimetro di cui al citato articolo 4. Questo tipo di controllo deve essere mirato ed attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di un lavoratore, del quale il datore di lavoro abba avuto il fondato sospetto, perché solo a decorrere da quel momento il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili. Tuttavia, anche in presenza di un sospetto di attività illecita, è necessario assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un comportamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto.

L'obbligo del datore di lavoro

Non vi è dubbio che incomba sul datore di lavoro l'onere di allegare prima, e provare poi, le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, considerando che solo tale fondato sospetto gli consente di attuare azioni al di fuori del perimetro di applicazione diretta dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori. Ciò perché grava sulla parte datoriale anche l'onere di provare il complesso degli elementi che giustificano il licenziamento. Il controllo difensivo, pertanto, per essere legittimo presuppone un fondato sospetto basato su concreti indizi di atti illeciti commessi dal lavoratore.

Il caso in questione

Nel procedimento di cui si è analizzata la sentenza, il datore di lavoro ha dichiarato di aver incaricato l'investigatore privato a seguito di "ingenti differenze inventariali", senza però essere in grado di dimostrare documentalmente tale assunto. Successivamente ha sostenuto che i controlli sono stati avviati a seguito del "fondato sentore che allo scarico merci e nei locali retrostanti i banchi del pane-pizza-gastronomia, alcune cose non funzionassero come avrebbero dovuto". I giudici hanno ritenuto tale affermazione di una tale "genericità da non poter certo supportare un'attività di controllo così invasiva quale quella effettuata del posizionamento delle telecamere". Proseguono i giudici rilevando come sia "del tutto evidente, quindi, che al momento del posizionamento delle telecamere mancava un fondato sospetto di condotte illecite ascrivibili a singoli dipendenti sulla base di concreti indizi". Tale circostanza ha ingenerato nei giudici il convincimento che l'azienda abbia cercato di costruire a posteriori il fondato sospetto richiesto dalla norma che, evidentemente, era del tutto mancato al momento dell'installazione delle telecamere.

L'esito

In assenza, pertanto, degli elementi di fatto che giustificano l'investigazione, il controllo occulto del lavoratore dipendente non è consentito e, conseguentemente, le risultanze dell'indagine privata svolta sono inutilizzabili. Infatti, i controlli esplorativi sono vietati dalla norma. Essendo venuta meno la principale fonte di prova, la Corte di Appello, III sezione lavoro, con il provvedimento del 23 febbraio 2026, conseguente all'udienza del 7 gennaio 2026, ha ordinato il reintegro del lavoratore, accompagnato da un ristoro pari a 12 mensilità e al rimborso delle spese giudiziarie. Non è il primo provvedimento, sia di merito sia di legittimità, che dichiara inutilizzabili prove, documenti ed atti acquisiti in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

Andrea Pedicone

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni


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