Principio di diritto
La Cassazione (ordinanza n. 16326/2025 sez. III) afferma che, in tema di responsabilità sanitaria, la negazione del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e il decesso del paziente non esclude, ma anzi costituisce la premessa per l’eventuale riconoscimento di un danno da perdita di chance relativamente ad un esito più favorevole della patologia o a una maggiore durata della vita. Il risarcimento per perdita di chance è dovuto ove si dimostri che il comportamento negligente ha privato il paziente di una seria e consistente possibilità di sopravvivenza o di miglioramento delle condizioni di salute, configurando un evento di danno incerto ma apprezzabile, distinto dalla morte in sé.
Svolgimento del processo
Il giudizio prende le mosse da una vicenda di presunta mala gestio sanitaria, in cui i congiunti di un paziente deceduto agivano contro i medici e la struttura, deducendo che le carenze nella diagnosi e nel trattamento avevano causato la morte o comunque inciso in modo significativo sulle probabilità di esito favorevole. Il giudice di primo grado aveva escluso l’esistenza di un nesso causale, accertato secondo i criteri civilistici, tra la condotta dei sanitari e il decesso, ma aveva nondimeno riconosciuto un danno da perdita di chance, ritenendo provata la privazione di una concreta possibilità di miglior esito o di prolungamento della vita. La Corte d’appello, ritenendo contraddittoria la sentenza di primo grado per avere negato il nesso causale con la morte e al contempo riconosciuto la chance perduta, aveva rigettato la domanda risarcitoria. Giunti in Cassazione, gli attori denunciavano violazione dei principi sulla perdita di chance e sulla coerenza logico‑giuridica della motivazione.
Considerazioni di diritto
La Suprema Corte chiarisce che non sussiste alcuna contraddizione logica nel riconoscere un danno da perdita di chance dopo aver escluso il nesso causale tra la condotta e la morte del paziente. La chance, infatti, rappresenta un evento di danno probabilistico, diverso dal decesso, che può essere oggetto di autonoma valutazione causale: si tratta dell’eventualità – non della certezza – di una miglior durata della vita o di minori sofferenze, alla quale il paziente è stato ingiustamente privato dalla condotta colposa dei sanitari. Secondo la Corte, il percorso corretto è il seguente: anzitutto, il giudice accerta se esista un nesso causale diretto tra la condotta del sanitario e la morte; ove tale nesso sia escluso, egli deve verificare se la condotta abbia comunque determinato la perdita di una possibilità seria e apprezzabile di un esito più favorevole, valutata sulla base di criteri probabilistici, linee guida, dati scientifici e consulenze tecniche. Se tale possibilità emerge come concretamente apprezzabile, la perdita di chance diviene evento dannoso autonomo, rispetto al quale va accertato il nesso causale secondo i criteri ordinari, con successiva quantificazione equitativa. La Corte sottolinea che, per configurare la perdita di chance, non è sufficiente una mera speranza vaga o aleatoria: la possibilità perduta deve presentare la “necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza”, desumibile dal quadro probatorio nel suo complesso. Nel caso di specie, la Cassazione censura la Corte d’appello per aver ritenuto incompatibile, sul piano logico, la negazione del nesso causale con la morte e il riconoscimento del danno da chance, trascurando che proprio la mancata riconducibilità della morte alla condotta può giustificare lo spostamento del fuoco causale sulla possibilità perduta, come evento distinto, ma eziologicamente collegato al comportamento colposo.
Conclusioni
La pronuncia assume particolare rilievo sistematico poiché chiarisce la funzione “sussidiaria” del danno da perdita di chance nelle controversie di responsabilità sanitaria: esso opera in via alternativa rispetto al danno da morte quando il nesso causale con quest’ultimo non sia dimostrabile, ma sia comunque provata la privazione di una seria possibilità di miglior esito per il paziente. Ciò impone alle parti e ai giudici di articolare con precisione le allegazioni causali e i quesiti ai consulenti tecnici, differenziando l’indagine sul nesso con il decesso da quella sulla possibilità perduta. La decisione rafforza un modello di responsabilità che, pur mantenendo il rigore probatorio richiesto dall’ordinamento civile, consente di offrire una tutela risarcitoria anche nei casi in cui la scienza non permette di affermare con certezza che l’errore medico abbia causato la morte, ma evidenzia che esso ha comunque inciso in maniera significativa sulle prospettive di vita o di benessere del paziente.
Avv. Rita Milano
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