Nesso causale certo, morte del paziente e non configurabilità della perdita di chance
Avv. Rosanna Pedullà |

Nesso causale certo, morte del paziente e non configurabilità della perdita di chance

Il danno da perdita di chance di sopravvivenza ha natura autonoma e può essere risarcito solo quando venga provata la privazione di una possibilità concreta e apprezzabile di un esito più favorevole per il paziente

Principio di diritto

La Cassazione (ordinanza n. 13169/2025, sez. III) afferma che, in tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita di chance di sopravvivenza ha natura autonoma e può essere risarcito solo quando venga provata la privazione di una possibilità concreta e apprezzabile di un esito più favorevole per il paziente, senza che sia accertato un nesso causale certo tra la condotta del sanitario e l’evento morte. Qualora invece sia accertato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l’errore medico abbia causato direttamente il decesso, non si versa in ipotesi di mera riduzione di probabilità di sopravvivenza, ma di lesione piena del diritto alla vita e alla salute; il danno non può allora essere trattato come perdita di chance, ma deve essere quantificato come danno da morte secondo i criteri ordinari.

Svolgimento del processo

La vicenda ruota intorno al decesso di un paziente a seguito di una serie di omissioni diagnostiche e terapeutiche imputate al personale sanitario. I congiunti agivano per il risarcimento dei danni, deducendo che, se la condotta dei medici fosse stata conforme alle leges artis, il paziente avrebbe avuto elevate probabilità di sopravvivere. Nel corso del giudizio di merito veniva svolta una consulenza tecnica, che evidenziava gravi criticità nella gestione del caso clinico e una verosimile incidenza causale delle omissioni sull’esito letale. La Corte d’appello accertava che la mala gestio non si era limitata a ridurre le chance di sopravvivenza, bensì aveva causato la morte del paziente, giungendo alla conclusione che, ove fosse stata adottata la condotta doverosa, il paziente avrebbe con alta probabilità logica evitato il decesso; escludeva pertanto la risarcibilità di un autonomo danno da perdita di chance, liquidando il pregiudizio come danno da morte. La compagnia assicuratrice ricorreva in cassazione lamentando violazione degli artt. 1223, 1225, 1226 e 2056 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe confuso il danno da morte con la riduzione di probabilità di sopravvivenza, senza che gli attori avessero specificamente domandato il ristoro di quest’ultimo.

Considerazioni di diritto

La Cassazione, esaminando congiuntamente la giurisprudenza sul danno da perdita di chance in ambito sanitario, precisa che tale danno consiste nella perdita di una possibilità, seria e apprezzabile, di un risultato migliore (maggiore sopravvivenza o minori sofferenze), quando non sia possibile affermare, con ragionevole certezza, che il comportamento del sanitario abbia determinato direttamente l’evento morte. In altri termini, la perdita di chance rileva quando la condotta colposa incide su un evento dannoso incerto, che resta sul piano della probabilità, mentre la morte non può essere ricondotta con sicurezza a quell’errore; in tal caso, è risarcibile la sola possibilità perduta, da valutarsi equitativamente in base a parametri scientifici e medico‑legali consolidati. Nel caso esaminato, invece, la Corte d’appello aveva accertato che l’omissione dei sanitari aveva causalmente determinato la morte del paziente, ritenendo che, in presenza della condotta corretta, il paziente sarebbe verosimilmente sopravvissuto. La Suprema Corte ritiene corretta tale impostazione, osservando che, una volta affermato il nesso causale diretto fra condotta e decesso, non vi è spazio logico per configurare una perdita di chance come danno autonomo: ciò che viene in rilievo non è la riduzione di probabilità di sopravvivenza, bensì la morte stessa, con conseguente applicazione dei criteri di liquidazione propri del danno da morte e dei danni iure proprio dei congiunti. Si riafferma così un’importante distinzione sistematica: la chance è un’entità probabilistica che non può coesistere, sul piano causale, con la certezza che l’evento morte sia interamente ascrivibile alla condotta dei sanitari; evitare sovrapposizioni concettuali impedisce duplicazioni risarcitorie e assicura coerenza nella qualificazione del pregiudizio.

Conclusioni

La decisione chiarisce l’ambito operativo del danno da perdita di chance in sanità, offrendone una definizione che evita il suo utilizzo come etichetta generica per qualunque incidenza probabilistica della condotta medica sull’esito clinico. Quando la prova, secondo il criterio del “più probabile che non”, consente di affermare che la condotta omissiva o commissiva del sanitario ha determinato il decesso, il giudice deve qualificare il pregiudizio come danno da morte e non come perdita di chance, orientando di conseguenza i criteri risarcitori. Viceversa, quando il nesso causale con la morte non è dimostrabile, ma risulta provata la privazione di una seria possibilità di vita più lunga o di minori sofferenze, trova spazio il paradigma della chance, con un risarcimento equitativo calibrato sulla consistenza probabilistica della possibilità perduta. La pronuncia si pone in linea con gli sviluppi giurisprudenziali più recenti, contribuendo a definire in modo più preciso la linea di confine tra danno pieno alla salute e danno da chance, elemento cruciale per l’impostazione delle allegazioni e delle richieste risarcitorie nelle controversie di malpractice sanitaria. 

Avv. Rosanna Pedullà

Studio legale Cataldi Network, Sede di Milano, Viale Premuda 16 20129 Milano

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