Figli non riconosciuti: mantenimento e risarcimento dalla nascita
Redazione |

Figli non riconosciuti: mantenimento e risarcimento dalla nascita

La Cassazione chiarisce che gli obblighi del genitore decorrono dalla nascita: previsti mantenimento, rimborso delle spese e danno per la lesione del rapporto parentale

La Cassazione, ordinanza n. 24449/2026, chiarisce gli effetti della dichiarazione giudiziale di paternità. L’accertamento non crea il rapporto di filiazione, ma riconosce giuridicamente una situazione già esistente: per questo gli obblighi di mantenimento e cura decorrono dalla nascita del figlio. Possono inoltre essere riconosciuti il risarcimento per la mancata relazione genitoriale e il rimborso delle spese sostenute dall’altro genitore.

Paternità giudiziale e obblighi dalla nascita

La vicenda nasce dalla richiesta di una figlia nei confronti dell’uomo indicato come padre biologico. Dopo l’accertamento della paternità, i giudici avevano riconosciuto il mantenimento anche dopo la maggiore età, essendo la figlia ancora economicamente non autosufficiente, oltre al risarcimento del danno per la compromissione del rapporto parentale.

La madre aveva inoltre chiesto la restituzione di una parte delle somme versate nel corso degli anni per provvedere da sola alle necessità della figlia.

La Cassazione ha confermato questa impostazione, sottolineando che la dichiarazione giudiziale di paternità ha natura dichiarativa. Di conseguenza, non è la sentenza a far sorgere gli obblighi del genitore: questi esistono fin dalla nascita del figlio.

Anche il danno per l’assenza del genitore

Secondo la Corte, per valutare la responsabilità del genitore assume rilievo la consapevolezza del concepimento e delle circostanze che avrebbero dovuto spingerlo ad assumere il proprio ruolo. Non è quindi necessario che avesse già la certezza scientifica della paternità.

Sul piano economico, resta fermo il dovere di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento. Se uno dei due sostiene da solo tutte le spese, può chiedere all’altro la restituzione della quota di sua competenza, anche attraverso una determinazione equitativa del giudice.

L’accertamento giudiziale può dunque produrre conseguenze non soltanto sullo status familiare, ma anche sul piano economico e risarcitorio: possono essere regolati il mantenimento, il rimborso delle somme anticipate dall’altro genitore e il danno derivante dalla privazione del rapporto parentale.



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