Lo scopo del presente elaborato è quello di esaminare nel dettaglio la procedura dei ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei diritti umani la quale, ispirandosi al modello accusatorio, comporta l’allocazione dell’onere della prova a carico del ricorrente – ossia lo Stato, nel ricorso interstatale, o la persona fisica o giuridica, in quello individuale. Similmente a quanto accade negli ordinamenti processuali europei, al fine di pervenire alla corretta valutazione dei fatti, è richiesto il rispetto, pena il rigetto del ricorso, delle norme che disciplinano le regole dei diversi tipi di ricorso esperibili dinanzi alla Corte EDU.
Ebbene, nel primo capitolo, verrà esaminato il ricorso interstatale presentato da uno Stato nei confronti di un altro Stato nel caso in cui si intenda far valere l’inosservanza delle norme contenute nella Convezione o nei suoi Protocolli nonché le specifiche norme che disciplinano le modalità di presentazione e gli organi competenti. Successivamente, si passerà alla disamina del ricorso individuale presentato da parte di una persona fisica o giuridica o da un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione dei diritti ad essi riconosciuti dalla CEDU o dai Protocolli ad opera di altre Parti contraenti.
Nel secondo capitolo, invece, verranno esaminate le differenti condizioni di ricevibilità, nonché le procedure giurisdizionali, dei ricorsi interstatali e di quelli individuali: ed invero, mentre l’art. 33 CEDU prevede che lo Stato possa adire la Corte per far valere qualunque inosservanza delle norme della Convenzione e dei suoi Protocolli, il ricorrente individuale, ai sensi dell’art. 34 CEDU, deve dimostrare di essere “vittima” di una violazione.
Capitolo I
Il ricorso alla Corte Europea dei diritti umani
Il sistema di tutela dei diritti e delle libertà nella CEDU: una premessa di sistema
L’apparato normativo dalla Convenzione Europea de diritti umani (di seguito, CEDU o Convenzione), che consente di tutelare i diritti e le libertà fondamentali, si basa sul principio di sussidiarietà nonché sul margine di discrezionalità, i quali, con l’entrata in vigore il 1° agosto 2021[1] del Protocollo n. 15, vengono esplicitamente menzionati nel Preambolo della stessa Convenzione.
In linea generale, spetta gli Stati membri assicurare la corretta applicazione delle norme contenute nella CEDU, mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito, Corte EDU) è chiamata a intervenire soltanto nei casi in cui gli Stati vengano meno ai loro obblighi. Come si vedrà meglio infra, tale controllo viene attivato nella maggior parte dei casi mediante la presentazione di ricorsi individuali da parte di qualsiasi persona, fisica o giuridica – ivi comprese associazioni, fondazioni, imprese o partiti politici – che si trovi nella giurisdizione di uno Stato parte della Convenzione.
Tuttavia, affinché il ricorso venga esaminato nel merito e, dunque, non venga rigettato, è necessario che soddisfi le condizioni di ricevibilità previste dalla CEDU[2].
Ed invero, per risolvere la questioni di irricevibilità che negli anni hanno interessato i ricorsi individuali, gli Stati e la stessa Corde EDU hanno costantemente cercato di approntare misure pratiche per la risoluzione di questo problema al fine di assicurare una più efficace amministrazione della giustizia.
Una delle misure più interessanti è stata l’adozione del Protocollo n. 14 alla CEDU il quale prevede, ad esempio, che i ricorsi irricevibili vengano trattati da un unico giudice, con l’assistenza di relatori non giudiziari, in luogo di un comitato di 3 giudici; ed inoltre, introduce una nuova condizione di ricevibilità del ricorso che postula la necessaria importanza del pregiudizio lamentato dal ricorrente[3].
Peraltro, la necessità di assicurare la sostenibilità – nel breve, medio e lungo termine – del meccanismo dei ricorsi previsti della CEDU è stata sottolinea nel corso delle Conferenze svoltesi a partire dal 2012 a İzmir, a Brighton, a Bruxellese, da ultimo, a Copenaghen[4].
I ricorsi interstatali
L’art. 33 CEDU[5] prevede la possibilità di adire la Corte EDU tramite ricorso intestatale o governativo presentato da uno Stato nei confronti di un altro Stato laddove si intenda far valere l’inosservanza delle norme contenute nella Convezione o nei suoi Protocolli[6].
Ai sensi dell’art. 46 Regolamento della Corte EDU (di seguito, Regolamento[7]), il ricorso deve contenere:
il nome della Parte contraente contro la quale viene proposto il ricorso;
l’esposizione dei fatti e delle norme della Convenzione che si ritengono violate;
il rapporto circa l’osservanza dei criteri di ricevibilità;
l’oggetto del ricorso e le eventuali domande di equa soddisfazione formulate, ex art. 41 CEDU, per conto della parte verosimilmente lesa.
Stante la delicatezza delle questioni che vengono sollevate, la causa, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, deve essere sempre assegnata a una Camera la quale provvede alla nomina, al proprio interno, di uno o più giudici relatori. A costoro, una volta ricevute ed esaminate le osservazioni presentate dalle Parti interessate ai fini della decisione, viene demandato il compito di presentare alla Camera un apposito rapporto afferente alla ricevibilità del ricorso.
I ricorsi individuali
L’art. 34 CEDU disciplina il ricorso individuale che può essere presentato da parte di:
una persona fisica, che abbia subito una violazione nella giurisdizione dello Stato, a prescindere dal fatto che ivi risieda o sia residente;
una persona giuridica, in particolare, da un’organizzazione non governativa, tra cui rientrano le organizzazioni decentrate (locali o regionali);
un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione dei diritti ad essi riconosciuti dalla CEDU o dai Protocolli ad opera di altre Parti contraenti[8].
Nel contesto dell’art. 34 CEDU, nel concetto di “vittima” deve farsi rientrare non solo la persona o le persone direttamente o indirettamente interessate dall’asserita violazione, ma anche qualsiasi soggetto indirettamente danneggiato che abbia un interesse personale e valido alla cessazione della violazione stessa.
Una volta presentato il ricorso individuale, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento, il Presidente della Corte provvede ad assegnarlo alle varie Sezioni ripartendo il carico di lavoro e il Presidente della sezione investita del ricorso costituisce una Camera composta da 7 giudici.
Nel caso in cui i ricorsi vengano dichiarati inammissibili per carenza dei presupposti o possano essere cancellati dal ruolo, vengono devoluti a un giudice unico, ai sensi dell’art. 52A del Regolamento ovvero a un Comitato nei casi in cui vi sia una giurisprudenza consolidata, ai sensi del successivo art. 53 del Regolamento.
Fuori da queste ipotesi, il ricorso viene assegnato in decisione a una Camera la quale, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento, può chiedere alle Parti di presentare ulteriori informazioni o documenti e portare il ricorso a conoscenza del Governo convenuto il quale viene invitato a presentare le proprie osservazioni scritte sull’ammissibilità e sul merito, rispetto alle quali il ricorrente potrà controdedurre.
Si faccia presente che solo la decisione di inammissibilità può essere presa de plano in assenza del contraddittorio con il Governo convenuto; per contro, se il caso è dichiarato ammissibile, il Governo deve sempre presentare osservazioni. Resta salva la possibilità per la Camera, ove vi siano gravi problemi di interpretazione, di rimettere, in ogni momento, la propria giurisdizione a favore della Grande Camera, ex art. 30 CEDU[9].
La domanda di equa soddisfazione
Qualora venga accertata una violazione della Convenzione o dei Protocolli e se il diritto interno dell’altra Parte convenuta non permetta la completa rimozione delle conseguenze pregiudizievoli che da tale violazione discendono, la Corte accorda, ai sensi dell’art. 41 CEDU, un’equa soddisfazione alla parte lesa. Affinché ciò avvenga è necessario altresì che il ricorrente dimostri di aver subito un danno. In assenza dei suddetti requisiti, infatti, la Camera può rigettare, in tutto o in parte, la domanda di equa soddisfazione.
Il ricorrente, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento, deve formulare una specifica domanda, corredando le sue richieste di idonea documentazione a conforto. La ratio della necessità di riconoscere l’equa soddisfazione scaturisce generalmente dal rifiuto della Parte contenuta (nella specie, lo Stato) di concedere al ricorrente un’equa riparazione. Normalmente, la parte danneggiata è la vittima della violazione, ex art. 34 CEDU, ma nulla esclude che l’equa riparazione possa essere accordata a un soggetto terzo che, pur non formalmente vittima, subisca de relato un danno a causa della violazione commessa in danno diretto ad altri.
Capitolo II
La procedura di esame dalla ricevibilità dei ricorsi
Condizioni di ricevibilità dei ricorsi interstatali
Le condizioni di ricevibilità dei ricorsi interstatali, differenti rispetto a quelle previste per i ricorsi individuali, sono fissate dal par. 1 dell’art. 35 CEDU che prevede la possibilità di adire la Corte EDU:
una volta esaurite le vie di ricorso interne;
appurata l’insussistenza di un ricorso sostanzialmente analogo a quello presentato, salvo che non ricorrano fatti nuovi;
verificato il rispetto di un periodo, che da 6 mesi passa a 4, che decorrono dalla data della decisione definitiva nazionale[10].
Una volta presentato un ricorso interstatale, ai sensi dell’art. 33 CEDU, il Presidente della Corte, ex art. 51 del Regolamento, deve portarlo immediatamente a conoscenza della Parte convenuta, assegnandolo, successivamente a una delle Sezioni.
Come previsto dall’art. 26 del Regolamento, i giudici eletti per le Parti contraenti, ossia ricorrenti e convenuti, divengono membri di diritto della Camera costituita per l’esame del ricorso. Nel momento in cui il ricorso viene assegnato a una sezione, il suo Presidente costituisce la Camera e invita il Governo (in veste di Parte contraente convenuta) a presentare per iscritto le proprie osservazioni in merito alla ricevibilità che verranno comunicate dal Cancelliere al Governo ricorrente, il quale avrà il diritto a formulare le proprie repliche.
Prima di emettere la decisione in ordine alla ricevibilità o meno del ricorso, la Camera o il suo Presidente, ove lo ritengano necessario, possono invitare le parti a presentare osservazioni scritte; mentre, invece, si procederà direttamente con un’udienza sulla ricevibilità a seguito di decisione d’ufficio della Camera o se una o più parti ne facciano richiesta.
Ai sensi dell’art. 29 CEDU e dell’art. 54A del Regolamento, nell’ambito dei ricorsi governativi, la decisione sulla ricevibilità, salva decisione contraria della Camera, è adottata separatamente da quella sul merito. Quest’ultima decisione, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento, può concludersi dichiarando la sussistenza della violazione delle norme CEDU e imporre allo Stato convenuto l’adozione di misure correttive pro futuro.
Condizioni di ricevibilità dei ricorsi individuali
Sussistono delle differenze tra ricorsi individuali e interstatali in ordine ai requisiti di ammissibilità: ed invero, mentre l’art. 33 CEDU prevede che lo Stato possa adire la Corte per far valere qualunque inosservanza delle norme della CEDU e dei suoi Protocolli, il ricorrente individuale, ai sensi dell’art. 34 CEDU, deve dimostrare, come anticipato, di essere “vittima” di una violazione[11].
Con particolare riferimento ai motivi procedurali di ricevibilità, in primo luogo, il testo dell’art. 35 CEDU prevede che la Corte non possa essere adita se non previo esaurimento delle vie giurisdizionali interne: la Corte, infatti, svolge un ruolo sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti umani a cui è rimesso, in prima battuta, il potere di risolvere le questioni afferenti alla compatibilità del diritto interno con la CEDU[12].
La ratio del rispetto del termine quadrimestrale, o semestrale se il ricorso è stato presentato prima della data di entrata in vigore della modifica all’art. 35 CEDU, è quella di mantenere la certezza giuridica assicurando che le cause siano esaminate entro un termine ragionevole. Ed ancora, la Corte dichiara il ricorso individuale inammissibile, respingendolo, se:
è anonimo, non consentendo di individuare in modo adeguato il ricorrente;
è essenzialmente identico, riguardando le medesime persone, fatti e doglianze, a uno già esaminato dalla Corte o sottoposto ad altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione[13] e non contenga fatti nuovi;
è incompatibile con le disposizioni della CEDU o dei suoi Protocolli ovvero manifestamente infondato o abusivo;
il ricorrente non abbia subito nessun pregiudizio importante.
Se il ricorso, invece, viene dichiarato ricevibile, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento, la Camera o il suo Presidente possono invitare le parti in causa a produrre prove o rassegnare osservazioni scritte.
Si tratta di una mera eventualità poiché già in fase di decisione circa l’ammissibilità, le parti sono invitate a rassegnare osservazioni e fornire nuove prove. Dunque, la Camera può decidere, sia d’ufficio che su istanza di parte, di celebrare un’udienza nel merito ove lo ritenga necessario ai fini della decisione. Resta salvo il potere della Corte di celebrare due udienze distinte sull’ammissibilità e sul merito.
Differentemente da quanto accade nei ricorsi interstatali in cui se le parti lo richiedono hanno il diritto di vedere celebrata l’udienza, nei ricorsi individuali, tale celebrazione è rimessa alla discrezionalità della Corte ove ne ravvisi la necessità ai fini della decisione.
Conclusioni
Lo scopo della presente trattazione è stato quello di evidenziare come la procedura di presentazione e trattazione dei ricorsi dinanzi alla Corte EDU richieda il rispetto di requisiti di fatto e giuridici fondamentali affinché il ricorso, sia esso presentato da uno Stato o da persone fisiche o giuridiche, non venga dichiarato irricevibile e, di conseguenza, non permetta una adeguata valutazione delle argomentazioni addotte dalle parti in causa. Nel sistema sovranazionale, è evidente il ruolo svolto dalle sentenze della Corte EDU le quali non mirano soltanto a pervenire a una soluzione nel caso per la quale viene investita, ma sono finalizzate a chiarire e salvaguardare le norme della CEDU vigilando sulla loro corretta osservanza e interpretazione da parte degli Stati, in veste di Parti contraenti. Ne consegue, dunque, che il sistema di diritti e tutele delineato all’interno della Convenzione ha la funzione, di dirimere, nell’interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo il livello di protezione dei diritti umani.
Dunque, tale controllo viene attivato principalmente mediante i ricorsi individuali, che possono essere presentati alla Corte EDU da qualsiasi persona, fisica o giuridica, che si trovi nella giurisdizione di uno Stato parte della Convenzione.
Bibliografia
Mogini S., La ratifica del Protocollo n. 15 alla Convenzione EDU, 2022, in http://www.europeanrights.eu/public/commenti/BRONZINI13-Mogini_Appunto_Protocollo_15.pdf
Cardamone D, Il ricorso alla Corte Europea dei diritto dell’uomo. La trattazione di un ricorso, p. 1 in http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Bronzini10-Commento_Cardamone.pdf
Documenti ufficiali
Regolamento della Corte EDU, in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/rules_court_ita
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita
Protocollo n. 15 recante emendamento alla CEDU, in https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Protocol_15_ITA.pdf
Guida pratica alle condizioni di ricevibilità, 2021, in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/admissibility_guide_ita
Dott. Marco Cangelosi
[1] Mogini S., La ratifica del Protocollo n. 15 alla Convenzione EDU, 2022, in http://www.europeanrights.eu/public/commenti/BRONZINI13-Mogini_Appunto_Protocollo_15.pdf.
[2] Cardamone D, Il ricorso alla Corte Europea dei diritto dell’uomo. La trattazione di un ricorso, p. 1 in http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Bronzini10-Commento_Cardamone.pdf.
[3] Cfr. Guida pratica alle condizioni di ricevibilità, 2021, in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/admissibility_guide_ita
[4] Cfr. Copenhagen Declaration, 12/13 April 2018, in https://rm.coe.int/copenhagen-declaration/16807b915c.
[5] Tutte le conferenze sono visionabili in ECHR - Homepage of the European Court of Human Rights - ECHR - ECHR / CEDH.
[6] Cardamone D., op. cit., p. 3.
[7] Cfr. Regolamento della Corte EDU, in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/rules_court_ita; Cardamone D. op. cit., p. 2
[8] Cardamone D., op. cit., pp. 3-5.
[9] Cardamone D., op. cit., pp. 6-7.
[10] Secondo le disposizioni transitorie dell’art. 8, par. 3, Protocollo n. 15, la modifica del termine quadrimestrale si applicherà dopo un periodo di 6 mesi successivo all’entrata in vigore del Protocollo, al fine di permettere ai ricorrenti di essere informati in ordine alla nuova scadenza. Il nuovo termine, dunque, sarà applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2022. Ed infatti, l’art. 4 Protocollo n. 15, dispone che “All’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi»”, in Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Protocol_15_ITA.pdf; in dottrina, Mogini S., op. cit., p. 2.
[11] Cfr. Guida pratica alle condizioni di ricevibilità, 2021, in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/admissibility_guide_ita.
[12] Cardamone D., op. cit., pp. 7-9.
[13] In questo caso, lo scopo è quello di evitare una situazione in cui più organi internazionali trattino simultaneamente ricorsi che sono essenzialmente identici: cfr. Guida pratica alle condizioni di ricevibilità, 2021, in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/admissibility_guide_ita.
