La Corte precisa che il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare non è condizionato dalla convivenza effettiva con il coniuge italiano

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 5378/2020 (sotto allegata) la Cassazione ha modo di chiarire che ai fini della revoca del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, non rileva la convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge italiano. Alla titolarità del documento è di ostacolo l'accertamento che il matrimonio sia stato celebrato solo per consentire allo straniero di soggiornare nel territorio italiano.

Permesso di soggiorno revocato se lo straniero non convive effettivamente

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Il Tribunale respinge il ricorso di uno straniero nei confronti del decreto del Questore, che gli ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, per la mancata convivenza con la moglie italiana. Il soccombente ricorre in appello, ma anche questa volta vede rigettare la sua domanda. Per la Corte la concessione e il mantenimento della permesso di soggiorno per coesione familiare è subordinata alla convivenza effettiva. Gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale locale hanno fatto emergere che lo straniero era irreperibile all'indirizzo della moglie fin dal periodo successivo al rilascio del permesso di soggiorno.

Errore della Questura aver rilasciato il permesso e non la carta di soggiorno

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Lo straniero decide quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando la violazione di diverse norme di legge. A suo parere erra la Corte nel dire che avrebbe dovuto chiedere la carta di soggiorno prevista dall'art. 10 del decreto legislativo n. 30/2007.

Dopo l'entrata in vigore di detto provvedimento sarebbe stato dovere della Questura rilasciare questo diverso titolo di soggiorno e non il permesso per motivi familiari previsto dall'art. 30 del TU sull'immigrazione.

Deve quindi e in ogni caso escludersi che il requisito della convivenza effettiva sia necessario ai fini del rilascio e della conservazione del titolo di soggiorno. Nessuno poi ha mai contestato l'affectio coniugalis o la falsità del vincolo coniugale con la consorte, unici ostacoli al rilascio o al rinnovo di detti titoli.

Permesso di soggiorno: non è richiesta la convivenza effettiva con la moglie italiana

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La Cassazione accoglie il ricorso perché fondato, cassa la sentenza e rinvia per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio però è tenuto a uniformarsi al seguente principio di diritto: "Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri rientranti nella categoria di cui all'art. 30, lett. Comma 1° lette. b) d.lgs. n. 286/1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato, di soggiornare nel territorio dello stato."

La Corte parte dall'analisi dell'art. 30 comma 1 bis della legge n. 286/1998 il quale dispone che:" Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato."

Dalla lettura è chiaro che il legislatore non subordina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare alla effettiva convivenza con il coniuge italiano. Il rigetto del rilascio o il mancato rinnovo vengono disposti se risulta che il matrimonio è stato celebrato con la finalità fraudolenza di far ottenere allo straniero il permesso di soggiorno.

La Corte d'appello quindi ha errato nel valorizzare la mancata convivenza effettiva come ragione del rigetto della domanda dello straniero, senza preoccuparsi di approfondire se da tale elemento, nel caso di specie, si potesse desumere che il matrimonio era stato celebrato per consentire allo stesso di soggiornare nel territorio dello Stato.

Tale interpretazione in ogni caso non si pone in contrasto con il decreto legislativo n. 30/2007 sulla carta di soggiorno per quanto riguarda il profilo della convivenza, visto che anche ai fini del rigetto dell'istanza e della revoca di detto documento, rileva la finalità fraudolenta che si realizza con la celebrazione di un matrimonio fittizio.

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