Per il tribunale di Roma, è legittima la revoca dell'incarico estero alla vittima di revenge porn. Un video che ritrae il lavoratore nella sua intimità lede il rapporto fiduciario con la datrice

di Annamariua Villafrate - Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9992/2019 (sotto allegata) ha dichiarato legittima la revoca dell'incarico estero a un responsabile, vittima di revenge porn, perché lesiva del rapporto di fiducia con l'Agenzia datrice di lavoro. Non rileva che il responsabile, accortosi della pubblicazione su YouTube di un video che lo ritraeva nell'intimità, abbia ottenuto la rimozione dello stesso e si sia rivolto alla Polizia postale per perseguire i responsabili del ricatto. Il lavoratore, ha ammesso per iscritto di essere consapevole del danno d'immagine arrecato anche alla datrice, la quale all'inizio non ha emesso nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, limitandosi ad invitarlo a rientrare a Roma. Invito a cui è seguita la revoca dell'incarico, stante la contestazione e il rifiuto del responsabile di darvi seguito.

Lavoratore vittima di revenge porn

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Il responsabile di una sede estera agisce in via cautelare per ottenere la sospensione del provvedimento di revoca dell'incarico irrogatagli dall'Agenzia

Italiana per la Cooperazione allo sviluppo e nel merito disporre l'annullamento dell'atto suddetto con restituzione a titolo di indennizzo e/o di risarcimento delle indennità di servizio estero non percepite, oltre accessori di legge e previdenziali. Il ricorrente deduce che dopo circa un anno dal conferimento dell'incarico di titolare di sede estera, veniva avvertito che sul web circolare un video che lo ritraeva nella propria abitazione in atteggiamenti intimi, senza sapere di essere ripreso in quel frangente con una webcam. Fatti risalenti al 2015, prima quindi del conferimento dell'incarico all'estero.

Appena venuto a conoscenza dell'episodio provvede quindi a denunciare l'accaduto ai gestori del sito, che bloccano il video dopo poche ore. In seguito a una missiva inviata a chi di dovere per spigare l'accaduto, nei confronti del ricorrente non viene avviato alcun procedimento disciplinare. Dopo otto mesi però il responsabile riceve l'invito di provvedere egli stesso a chiedere il rientro a Roma dalla sede esteta a cui era stato destinato, pena la revoca dell'incarico. Il ricorrente contesta però tale invito, accade così che il primo gennaio 2018 con una mail gli viene comunicata la revoca dell'incarico e gli viene ordinato il rientro a Roma.

Per tutte le suddette ragioni il ricorrente contesta l'illegittimità del provvedimento di revoca perché non adeguatamente motivato, stante un generico richiamo a problematiche di incompatibilità ambientale sfornite di prova documentale, l'ammissione degli ottimi risultati raggiunti durante l'incarico, l'insussistenza delle gravi ragioni richieste, ai fini della revoca, dall'art. 11. co. 3 D.l n. 113/2015 e l'assenza di una precedente contestazione disciplinare.

Le eccezioni dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo

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L'Agenzia eccepiva la fondatezza del ricorso motivando la revoca dell'incarico con la sopravvenuta carenza del rapporto fiduciario con il ricorrente, il quale aveva dimostrato di rendersi conto del valore lesivo che la sua condotta aveva recato alla sua immagine, al suo percorso professionale e a quella della datrice.

Dalle comunicazioni intercorse tra Agenzia e ricorrente il ricorrente era stato posto nella condizione di comprendere le ragioni della revoca. Non dovuta infine l'indennità di servizio richiesta, visto che dal primo febbraio 2018 l'attività all'estero non era stata più svolta. Il tentativo di conciliazione non portava ad un risultato positivo, per questo veniva instaurato procedimento giudiziale e pronunciata sentenza all'esito della camera di consiglio.

Legittima la revoca dell'incarico estero alla vittima di revenge porn

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Il Tribunale, dopo aver dichiarato la questione preliminare del difetto di legittimazione passiva sollevata infondata, si pronunciava negativamente sul merito del ricorso avanzato dal ricorrente, su cui si era già pronunciato negativamente il giudice cautelare.

Per quanto riguarda in particolare l'evento del video il giudice fa presente che il provvedimento di revoca è stato adottato con la seguente motivazione: " VISTI i contenuti delle note del Direttore (…) che segnalano una serie di eventi spiacevoli che hanno notevolmente inciso sul percorso professionale del (…) facendo emergere una sia chiara incompatibilità rispetto al contesto ambientale nel quale si è trovato a svolgere la propria attività lavorativa (…)."

Dagli allegati risulta inoltre che il Direttore, nel chiedere chiarimenti urgenti e dettagliati al ricorrente in relazione ai video comunicava al responsabile che "in data 20 aprile 2017 è stata segnalata la presenza su "YouTube" di un video contenente atti osceni riferito alla sua persona, altamente lesivo dell'immagine dell'Agenzia, nonché della dignità e del decoro della sua persona."

Chiarimenti a cui il ricorrente rispondeva con una nota del 24 aprile 2017 in cui dichiarava di rendersi certamente conto "del valore lesivo della mia persona, del codice di comportamento e dell'immagine dell'Agenzia." Egli spiegava di "essere stato vittima di un tentativo di estorsione per via informatica da parte di malviventi presumibilmente della Costa d'Avorio che chiedevano, con ripetute email, invio di denaro "pena conseguenze serie". Il ricorrente dichiarava quindi di essersi recato alla Polizia Postale di Roma, che lo informavano della inutilità della denuncia, consigliandolo di lasciar correre.

Evidente l'ammissione dei fatti da parte del ricorrente e la consapevolezza della lesione all'immagine dell'Agenzia, da cui è scaturita la valutazione di incompatibilità ambientale che ha fondato il provvedimento di revoca. Il Giudice evidenzia anche che il ricorrente era stato invitato a rientrare a Roma più volte, stante la presenza di segnalazioni non favorevoli nei suoi confronti, inviti che però lo stesso contestava. Non solo l'Agenzia lo aveva avvertito che, in caso di rifiuto, la responsabile sarebbe stata costretta a disporre il suo rientro formale a Roma, senza ulteriori motivazioni.

"…. la semplice ammissione del ricorrente in relazione al video pubblicato sul web della effettiva efficacia lesiva dell'immagine dell'Agenzia evidenzia la sussistenza della incompatibilità ambientale e il venir meno del vincolo fiduciario posto a fondamento dell'incarico. Il provvedimento impugnato appare quindi fondato su ragioni effettive e reali ed è quindi legittimo." Rigettata anche la domanda di indennità di servizio estero, non avendo svolto attività, come affermato dalla datrice, dal primo febbraio 2018.

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Foto: 123rf.com
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