Le norme anti-divano sono gli obblighi da rispettare per beneficiare del reddito di cittadinanza. Vediamo quali sono e cosa rischia chi non le rispetta

di Lucia Izzo - Per beneficiare del reddito di cittadinanza bisogna rispettare le cosiddette norme anti-divano, inserite dall'esecutivo nel decretone (contenente anche quota 100 e altre misure sulle pensioni) approvato lo scorso 17 gennaio dal Consiglio dei ministri (sotto allegato).


Leggi anche: Reddito di Cittadinanza e Quota 100: il decreto legge


Vediamo, dunque, in cosa consiste il reddito di cittadinanza e quali sono le norme anti-divano contenute nel provvedimento:

Reddito di Cittadinanza: cos'è

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In particolare, il Reddito di Cittadinanza (RdC), che sarà istituito dal mese di Aprile 2019, viene presentato nel decreto legge come una misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro.


Non solo, il Reddito di Cittadinanza è stato strutturato in modo da favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.


Ne avranno diritto soltanto coloro che si trovano al di sotto della soglia di povertà assoluta. Palazzo Chigi stima che saranno in totale circa 4 milioni di persone: il 47% dei beneficiari sarà al Centro-Nord e il 53% al Sud e Isole.


Al RdC, in particolare, potranno accedere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;

- ISEE inferiore a 9.360 euro annui;

- Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui;

- Patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie con persone disabili.

Le norme anti-divano

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Una delle maggiori criticità emerse nel dibattito in sede di definizione della misura, ha riguardato proprio il rischio che i futuri percettori potessero "adagiarsi" e che il RdC potesse in qualche modo disincentivare al lavoro anziché aiutare a trovare un'occupazione.


Per questo motivo, sono state introdotte le c.d. "norme anti-divano" con cui il Governo, sotto l'egida dello slogan "nessuno potrà restare sul divano", ha predisposto un meccanismo per far sì che tutti coloro che sono in grado di lavorare si attivino in tal senso stipulando il Patto per il Lavoro e il Patto per la formazione.

Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

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L'erogazione del beneficio, si legge nel provvedimento, è infatti condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti agli stessi fini.

Ci deve rendere la dichiarazione?

A tali obblighi sono tenuti tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono, invece, esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.

Potranno, altresì, essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.

Come rendere la dichiarazione?

Il provvedimento prevede, infatti, che, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, gli obbligati debbano rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona, tramite l'apposita piattaforma digitale predisposta, anche tramite degli istituti di patronato convenzionati ovvero presso i centro per l'impiego.


Entro lo stesso termine, il richiedente sarà convocato dai Centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del RdC:

a) assenza di occupazione da non più di due anni;

b) età inferiore a 26 anni;

c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

d) aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il Patto di Lavoro

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I beneficiari del RdC, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 150/2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato (art. 20 d.lgs. n. 150/2015)


Un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'ANPAL e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definirà le linee guida e i modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc


I beneficiari, a norma del D.L., saranno tenuti a collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro e ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto.


Tra gli impegni risultano, ad esempio, quello di registrarsi sull'apposita piattaforma e consultarla quotidianamente per la ricerca di lavoro, svolgere attività di ricerca attiva in tal senso, accettare di essere avviato a corsi di formazione o riqualificazione professionale e sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione.

Offerte di lavoro

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Inoltre, tra gli obblighi a carico del beneficiario del RdC emerge quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 150/2015 come integrato dal decreto legge.


In pratica, il reddito di cittadinanza avrà una durata di 18 mesi: entro i primi 12 mesi, la prima offerta di lavoro, ritenuta congrua, potrà arrivare nel raggio di 100 km di distanza dalla residenza del beneficiario o raggiungibile con 100 minuti di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici.

Se questa viene rifiutata, la seconda offerta potrà invece arrivare nel raggio di 250 km di distanza, mentre qualora anche questa venga rifiutata, la 3° offerta potrà arrivare da tutta Italia.

Decorsi 12 mesi di fruizione del beneficio, anche la prima offerta, oltre alla seconda, potrà arrivare entro 250 km di distanza, mentre la 3° potrà arrivare da tutto il territorio nazionale. Invece, dopo i 18 mesi, quindi in caso di rinnovo del beneficio, tutte le offerte potranno arrivare da tutto il territorio nazionale.

La offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km, invece, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

Qualora sia accettata offerta collocata oltre 250 km distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continuerà a percepire il RdC a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementabili a 12 mesi qualora siano presenti familiari di minore eta o con disabilita.

Il Patto per l'Inclusione Sociale

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Qualora, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti sia complesso e multidimensionale (non prevalentemente connessi alla situazione lavorativa), i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'Inclusione Sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.


Nel Patto per l'inclusione sociale saranno inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (art. 7 del d.lgs. n. 147/2017) che, conseguentemente, si intederanno riferiti al Rdc.


In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario sarà tenuto a offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni.


Si tratterà, precisa il provvedimento, di progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali.


La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I Comuni provvederanno a predisporre le procedure amministrative per istituire tali progetti.


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