Le regole della costituzione, del codice civile, dei contratti collettivi sulle ferie non godute e le pronunce della Cassazione sull'indennità sostitutiva

di Annamaria Villafrate - Le ferie sono un diritto sacrosanto di cui il lavoratore, dopo un anno di duro lavoro, deve usufruire. Il datore di lavoro non può offrire denaro in cambio del riposo, perché le ferie sono un diritto costituzionalmente riconosciuto al lavoratore, che da parte sua non può rinunciarvi. Solo in alcuni casi la legge consente di monetizzare le ferie non godute: in caso di scioglimento del contratto, se il lavoratore è stato assunto a tempo determinato per la durata inferiore a un anno e se il CCNL riconosce un periodo di ferie superiore a quello minimo previsto per legge. La Cassazione con due sentenze del 2018 ha sancito inoltre che l'indennità sostitutiva non è dovuta al lavoratore, che nonostante l'offerta da parte del datore, abbia deciso di non usufruire delle ferie, a meno che l'impossibilità di godere il meritato riposo non sia dipesa da una decisione del datore.

Indice:

Ferie: diritto costituzionale irrinunciabile

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L'art. 36 comma 3 della Costituzione prevede che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi." Il datore di lavoro quindi non può vietare o impedire al proprio dipendente di godere del diritto alle ferie e, da parte sua, il lavoratore non può rinunciarvi. Consentire alle aziende di barattare le ferie con il riconoscimento di una somma di denaro, non solo rappresenta un ingiusto deterrente al loro godimento, ma rende il contratto di lavoro nullo.

Ferie: cosa dice il codice civile

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Del diritto alle ferie si occupa anche l'art. 2109 c.c. il quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo a settimana, di regola coincidente con la domenica. Egli inoltre ha diritto, decorso un anno servizio senza interruzioni, a un periodo di ferie retribuite, se possibilmente in modo continuativo, secondo i tempi stabiliti dall'imprenditore e previa comunicazione al lavoratore, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del dipendente. La durata del periodo di ferie è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.

Ferie: no all'indennità sostitutiva

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Chiarito il contenuto della disposizione civile sulle ferie del lavoratore, l'art. 10 del Dlgs n. 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" che contiene la disciplina specifica stabilisce che:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro."

I contratti collettivi nazionali possono prevedere quindi periodi di ferie più lunghi, ma mai inferiori a quelli minimi previsti per legge di 4 settimane all'anno. Delle 4 settimane di ferie all'anno, 2 devono essere godute consecutivamente nell'anno di maturazione, mentre le altre 2 nei 18 mesi successivi dalla fine dell'anno di maturazione. Le ferie non godute, quindi, sono quelle di cui si ritarda il godimento all'anno successivo o di cui si chiede la monetizzazione in caso di interruzione del rapporto di lavoro. La monetizzazione avviene attraverso l'indennità sostitutiva, avente natura retributiva.

Ferie non godute: quando si possono monetizzare?

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E' chiaro quindi che ci sono dei casi in cui si può derogare alla regola generale secondo la quale le ferie non si possono monetizzare. Vediamo quali sono:

  • dipendente a tempo determinato: se la durata del contratto è inferiore a un anno, il lavoratore può rinunciare alle ferie e chiedere al datore di lavoro che gli vengano accreditate una volta che il contratto è giunto a scadenza;
  • dipendente a tempo indeterminato: le ferie maturate durante l'anno e nei 18 mesi precedenti vengono pagate in caso di scioglimento del rapporto di lavoro;
  • quando il CCNL prevede periodi di ferie di durata superiore alle 4 settimane. In questo caso il dipendente può chiedere l'indennità sostitutiva delle ferie per quelle che superano la durata stabilita dalla legge.

Ferie non godute: monetizzabili anche se non richieste

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La sentenza della Cassazione, sezione lavoro n. 15652/2018 del 14 giugno scorso ha sancito un importante principio in materia di monetizzazione delle ferie non godute dei dipendenti pubblici. La Corte ha infatti riconosciuto a un dipendente Asl il diritto di chiedere il pagamento delle ferie arretrate se la rinuncia al periodo di riposo non è dipesa dalla sua volontà, ma da un'imposizione del datore di lavoro. In questo caso, come precisano gli Ermellini, la monetizzazione delle ferie spetta anche se il dipendente non lo ha chiesto formalmente. Spetta semmai al datore di lavoro, su cui grava l'obbligo di riconoscere il diritto alle ferie del dipendente, provare l'offerta.

Ferie non godute: la mora del creditore libera il datore dall'indennità

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In linea con quanto appena affermato, infatti, la Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 2496/2018 ha stabilito che:"l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore".

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