Per la Corte UE non può derogarsi al diritto alle ferie anche se il rapporto di lavoro sia cessato su richiesta del dipendente

di Lucia Izzo - Ha diritto a un'indennità economica sostitutiva per le ferie maturate e non godute il lavoratore che, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta su sua richiesta, non è riuscito a fruire delle ferie.


Tanto emerge dalla sentenza C-341-15 (qui sotto allegata) resa dalla Corte di giustizia UE il 20 luglio 2016, pronunciatasi su domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tribunale Amministrativo di Vienna, vertente sull'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

La controversia aveva riguardato un dipendente contro il suo datore di lavoro, in merito all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute dall'interessato prima della fine del suo rapporto di lavoro, avvenuta per richiesta di essere collocato in pensione.


Risulta accertato dal giudice del rinvio che dal 15 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2010, l'assenza del lavoratore dal suo luogo di lavoro era giustificata per un congedo per malattia e, dall'altro, che dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012, vale a dire fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro per collocamento a riposo, questi era tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro a seguito di accordo con il datore. Il dipendente sostiene tuttavia di essersi ammalato poco prima del 30 giugno 2012, da qui sostiene il diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.


La sua richiesta viene tuttavia respinta in quanto la legge viennese priverebbe il dipendente "responsabile per non aver usufruito di tutte le proprie ferie annuali" del diritto a percepire un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, in particolare, se è collocato a riposo.


Tale disposizione, tuttavia, si scontra con la lettera dell'art. 7 della direttiva 2003/88, rubricato "Ferie annuali", secondo cui "Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali" e aggiunge che "Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria

, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".


Si tratta di una disposizione, chiarisce la Corte, alla quale tale direttiva non consente di derogare. Tale diritto alle ferie annuali retribuite, che, secondo giurisprudenza costante della Corte, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, è dunque conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.


Quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché, pertanto, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.


La norma, come interpretata dalla Corte, non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.

Ne consegue, conformemente alla norma citata, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.


Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.


Deve concludersi, secondo la Corte che, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.


Inoltre, il lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia.

Infine, il lavoratore il cui rapporto sia cessato e in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, sia stato tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento, non ha diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia.


Spetta da un lato, conclude la Corte, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall'articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all'indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall'altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.

Corte di Giustizia UE sentenza C-341-15

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