Per la Cassazione l'ausiliario della viabilità che dorme sul posto di lavoro viola i doveri di un servizio particolarmente rilevante

di Lucia Izzo - È legittimo il licenziamento dell'ausiliario alla viabilità autostradale che si è addormentato durante il turno di servizio.


Lo ha confermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 14192/2017 (qui sotto allegata) che ha riformato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente ordinandone la reintegrazione alla società datrice.


Innanzi ai giudici di merito, l'uomo aveva ammesso i propri addebiti, scusandosene, e la Corte territoriale aveva ritenuto che l'unico fatto contestabile fosse quello di aver dormito per una parte del turno di servizio, condotta che non poteva ritenersi plurioffensiva, essendo tutti gli altri fatti solo conseguenze di tale condotta. Ciò avrebbe dunque reso il licenziamento sproporzionato, dovendosi al più sanzionare i lavoratore con una multa.

Dorme sul posto di lavoro, licenziamento legittimo

Una conclusione che la Cassazione non condivide: stante le mansioni del dipendente, ausiliario della viabilità tenuto a sorvegliare e pattugliare una tratta autostradale per ragioni di sicurezza degli utenti, anche il solo addormentamento "organizzato", come nel caso di specie, sarebbe stato sufficiente a giustificare il licenziamento per giusta causa, indipendentemente dal fatto che tale previsione non fosse presente nel CCNL di comparto.


Si tratta, per i giudici, di un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, precisano gli Ermellini, la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario.


Spetta al giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.


Nel caso di specie, i compiti propri dell'ausiliario della viabilità autostradale comprendono mansioni di grande rilievo per la sicurezza stradale: queste, di norma, vengono svolge da una squadra di 2 dipendenti, 7 giorni su 7 e anche fino a 24h al giorno.


Nella specie, il lavoratore è stato trovato a dormire in auto (per circa due ore) invece di dedicarsi al pattugliamento notturno dell'autostrada, che al tempo era svolto assieme a un collega; tuttavia, i due non avevano informato la centrale operativa di aver svolto il pattugliamento divisi, con due veicoli diversi.

Una condotta che per la Cassazione, diversamente dalla Corte distrettuale, è contraria ai doveri contrattualmente posti a carico dei dipendenti e, in particolare, ai doveri incombenti sugli ausiliari della viabilità autostradale. 


Ancora, è una condotta senz'altro plurioffensiva, in quanto ciascuno dei fatti contestati in aggiunta all'addormentamento non è una "semplice conseguenza" della suddetta condotta principale, ma rappresenta di per sé una violazione dei doveri di un servizio di essenziale rilevanza e dimostra come minimo una grande leggerezza da parte del dipendente nella relativa esecuzione.

Cass., sez. lavoro, sent. n. 14192/2017

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