Il Governo ha fatto confluire le disposizioni in materia di sicurezza pubblica in un unico disegno di legge (ddl 733/2008) articolato in 20 articoli che è stato, presentato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente.

(NB: E' ora disposibile il testo del Decreto Sicurezza approvato il 23 Luglio 2008)
Per il testo del decreto legge 92 coordinato con la legge di conversione 125/2008 vai alla pagina:
https://www.studiocataldi.it/normativa/decreto-sicurezza.asp



Ecco le principali novità:
(per approfoncimenti e ultime notizie: Speciale Sicurezza "news e aggiornamenti")

TUTELA DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI Il ddl 733/2008 dedica i primi due articoli a rendere più severe le pene per chi si macchia di reati contro gli anziani e i portatori di minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. L'art.1 del ddl, modifica il numero 5 del primo comma dell'art.61 del Codice Penale, introducendo tra le circostanze aggravanti comuni, quella di aver agito "profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa." La condizione di "minorata difesa" quindi, può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età avanzata della persona offesa
dal reato. L'art.2 reca disposizioni di modifica al primo comma dell'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n.104, la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. In particolare, l'art.36 concernente l'aggravamento delle sanzioni penali relative determinati reati commessi ai danni di persone handicappate è stato modificato a favore di un ampliamento di tutela per questi soggetti.

MATRIMONI DI COMODO
All'art.3 del ddl viene modificata la legge del 5 febbraio 1992 n.91, per contrastare quelli che comunemente si definiscono matrimoni "di comodo", introducendo norme più rigide per l'acquisizione della cittadinanza "iure matrimonii". Lo straniero o apolide, coniuge di un cittadino italiano, acquisterà la cittadinanza italiana
dopo il matrimonio, se risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica. Per i residenti all'estero, la cittadinanza italiana si acquisterà dopo tre anni dalla data del matrimonio, se al momento dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di conferimento dello Status civitatis, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Questi termini sono dimezzati nel caso in cui i soggetti siano genitori di figli nati dai coniugi.

TUTELA DEL DECORO URBANO
L'art.4 contiene disposizioni concernenti il reato di danneggiamento e, in particolare, viene modificato il secondo comma dell'art.635, attraverso l'introduzione nell'elenco dei reati per cui è prevista una pena da sei mesi a tre anni, del numero 3-bis: danneggiamento su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Viene, inoltre, inserito un terzo comma all'art.635 che prevede che la sospensione condizionale della pena, è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato oppure, se il condannato non si oppone, alla prestazione di lavoro non retribuito per la collettività per un tempo determinato (non superiore alla durata della pena sospesa). L'art.5 invece modifica il secondo comma dell'art. 639 relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui. La pena viene aumentata qualora il reato abbia ad oggetto immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o altri immobili, sempre che tale condotta determini un pregiudizio del decoro urbano.

TUTELA DEI MINORI
Gli art. 6 e 8 apportano modifiche al Codice Penale, prevedendo l'aggravante della commissione del reato in concorso con un minore (modifica dell'art.112 del c.p.) e delineando una nuova fattispecie di reato: l'utilizzo dei minori nell'accattonaggio (con l'introduzione dell'art. 600-octies c.p.). "Salvo che il fatto costituisca più grave reato - si legge nell'art.8 del ddl - chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, o comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta la sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni." Sono previste pene accessorie (con l'introduzione dell'art.602-bis c.p.) qualora siano i genitori a commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, quali la decadenza della potestà genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di amministrazione di sostegno alla tutela e alla cura.

OCCUPAZIONE INDEBITA DI SUOLO PUBBLICO
Nel caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, l'art.7 del ddl, prevede che il sindaco per le strade urbane e il prefetto per quelle extraurbane possano ordinare "l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti". Nel caso di occupazione di suolo pubblico ai fini di commercio, il prefetto o il sindaco, ordineranno la chiusura dell'esercizio con il pagamento delle spese e l'adempimento della prestazione di idonea garanzia.

INGRESSO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO
L'art.9 del ddl prevede l'introduzione della fattispecie penale dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato. Lo straniero che si introdurrà nel territorio dello Stato, in violazione delle norme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sarà punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Per questo reato è obbligatorio l'arresto e il soggetto che ha commesso il reato verrà giudicato con rito direttissimo. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, emetterà l'ordine di espulsione.

LOTTA ALLA MAFIA
Gli artt.10-15 del disegno di legge recano disposizioni per la lotta alla mafia e l'aggressione dei patrimoni illecitamente ottenuti. Il comunicato stampa del Governo, nel commento all'art.10 del ddl, parla di colmare "il difetto di coordinamento di norme intervenute nel tempo che impedisce all'ufficio giudiziario titolare delle indagini preliminari in materia di delitti connessi con la criminalità organizzata e di avviare le indagini patrimoniali finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione e, soprattutto, il potere di proporre sequestri e confisca." "Con l'applicazione della misura di prevenzione - si legge nel testo dell'art.11- il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza, e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica". L'art.12 prevede che le misure di prevenzione sul patrimonio possano essere applicate anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali, permettendo così all'autorità giudiziaria di aggredire i patrimoni illecitamente ottenuti anche in caso di morte del soggetto. L'art.13 reca modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sulla disciplina del sequestro dei beni conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione. L'art.14, per evitare inutili spese dell'Erario, permette di affidare i beni mobili registrati in custodia giudiziale gratuita alle forze dell'ordine. In materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, le competenze vengono conferite al Prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato come previsto dall'art.15. L'art.16 apporta delle modifiche alla legge del 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) introducendo il seguente comma: "L'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie"

MONEY TRANSFER
All'art. 17 vengono inserite delle novità per contrastare il fenomeno del Money Transfer, il trasferimento di danaro che sfugge al controllo delle norme antiriciclaggio. L'intervento normativo, che si inserisce nell'ambito della "disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet", è finalizzato ad evitare che i soldi sporchi finiscano nei circuiti di finanziamento delle attività criminali e del terrorismo. In particolare, l'art.17, prevede che "chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione". Se il richiedente è straniero, è necessario che il gestore acquisisca anche una copia del titolo di soggiorno e, qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. L'inosservanza della disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione.

CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA
L'art.18 apporta due modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). In particolare, l'art.5 della legge citata viene modificato inserendo, tra i reati che valgono ad orientare il giudizio di pericolosità dello straniero (in sede di esame di richiesta di rinnovo o di revoca di un permesso di soggiorno per motivi familiari) quelli per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza. Anche l'art. 14 della stessa legge viene modificato, prolungando il periodo complessivo di trattenimento in un centro di permanenza temporaneo del cittadino straniero in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione. I periodi di trattenimento, convalidati dall'autorità giudiziaria, sono fissati in sessanta giorni. In ogni caso, la permanenza totale in un centro non potrà mai superare i diciotto mesi.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
L'art.19 conclude gli interventi normativi previsti dal disegno di legge. L'articolo prevede la confisca del veicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad un certo livello o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. All'art.186 del Codice della Strada, viene inserito il comma 2-sexies, prevedendo, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, qualora il proprietario dello stesso sia estraneo al reato prima descritto. Contro il provvedimento provvisorio è ammesso reclamo al tribunale competente.
Testo del decreto legge (approvato il 23-7-2008)

Normativa su questo argomento:
Pacchetto Sicurezza (Legge 94/2009)

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