I chiarimenti sull'applicazione delle novità della legge di bilancio in materia di Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) forniti dalla Covip

Avv. Francesca Linda Dammacco - Con la circolare n. 888 dell'8 febbraio 2018, la COVIP ha fornito chiarimenti circa l'applicazione delle novità contenute nella legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) in materia di rendita integrativa temporanea anticipata (Rita).

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Rita: come funziona

La Legge di Bilancio prevede in primis che le prestazioni delle forme pensionistiche sotto forma di RITA, siano erogate ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa. Tali lavoratori devono maturare l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi ed essere in possesso di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori.

Rita svincolata da Ape

Pertanto, si svincola il diritto alla RITA dal legame con l'APE. Si riconosce poi la possibilità di percepire la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

In buona sostanza la RITA consente di utilizzare, prima di andare in pensione, il capitale accumulato nella previdenza integrativa sotto forma di un assegno periodico con frequenza mensile o al massimo trimestrale.

Da quest'anno il controllo della certificazione non è più a carico dell'INPS ma spetta ai singoli fondi integrativi verificare la relativa documentazione.

Rita, la prestazione

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata di un capitale pari al montante accumulato richiesto. La tassazione segue le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica e quindi l'importo netto incassato dal beneficiario dipenderà anche da questo fattore. L'iscritto ha facoltà di scegliere se frazionare tutta o solo una quota della prestazione maturata.

Appare rilevante precisare che per il pensionamento finale, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione percepita a titolo di RITA.

Inoltre l'iscritto ha anche la possibilità di revocare l'erogazione della RITA a suo piacimento.

La circolare precisa poi che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione a un fondo pensione, il riscatto della posizione maturata è consentito ora anche a favore degli iscritti che dopo quarantotto mesi di inoccupazione si trovano a meno di cinque anni dal pensionamento, cosa che invece prima dava luogo all'erogazione delle prestazioni per pensionamento.

Rita: se aumenta l'età che succede?

Non sono state fornite indicazioni su come agire in caso di incremento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (tale parametro viene aggiornato ogni 2 anni) durante l'erogazione della RITA, con conseguente estensione della durata della stessa. Bisognerà verificare nel tempo come agiranno i singoli operatori.

A tutti gli effetti, la RITA si inserisce in un quadro ordina mentale in cui la previdenza complementare, accanto alla principale funzione di integrazione del trattamento pensionistico di base, contribuisce al soddisfacimento di bisogni di protezione sociale nell'ultima parte della vita attiva, bisogni resi più acuti dalla perdita di lavoro ad un'età avanzata ma non ancora sufficiente per conseguire il trattamento pensionistico obbligatorio.

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