I requisiti per la Rendita Integrativa temporanea dopo le modifiche della legge bilancio 2018. La circolare con i chiarimenti della Covip

di Gabriella Lax - Grazie a produzione di documenti e autocertificazione la nuova Rita sarà più facile da richiedere ed ottenere. La nuova versione della Rendita integrativa temporanea anticipata è frutto delle modifiche della legge Bilancio 2018.

Rita è più facile: i requisiti

In primis, i requisiti per la Rita sono sganciati da quelli necessari per l'Ape Volontaria: non servirà più il benestare dell'Istituto nazionale di previdenza, come richiesto fino al 31 dicembre 2017, e ancora i requisiti potranno essere provati dai soggetti con documenti o autocertificati.

Ricordiamo che la Rita è una novità che consente ai futuri pensionati che vogliono abbandonare il mondo del lavoro anticipatamente, di non dover accendere debiti con gli enti finanziari.

A chiarire le novità ci pensa la circolare 888 della Covip (Vigilanza fondi pensione) dell'8 febbraio scorso (sotto allegata), che contiene le istruzioni per i fondi pensione: nuovi regolamenti, statuti e moduli di adesione.

La Rita permette di sfruttare il capitale accumulato presso la previdenza complementare per ottenere una rendita mensile che possa affiancare il lavoratore fino al raggiungimento della pensione.

Dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio, ecco i requisiti richiesti:

- intanto la cessazione dell'attività lavorativa, massimo cinque anni dal raggiungimento della pensione di vecchiaia prevista dal regime previdenziale di appartenenza

- almeno 20 anni di contributi

- almeno cinque anni di versamenti al fondo complementare.

Riguardo ai lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, basta la mancanza di dieci anni dalla maturazione della pensione di vecchiaia.

Rita, moduli e adesione

Secondo i chiarimenti della Covip, i fondi di previdenza complementare devono predisporre un apposito modulo per formulare la richiesta del trattamento. Inoltre serve riaggiornare i regolamenti adeguandoli alle nuove novità normative. In particolare, la circolare 888 chiarisce quali parti dei regolamenti sono da modificare per le diverse tipologie di previdenza complementare, ovvero fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici.

Per accertarsi dei 20 anni di anzianità contributiva si può consultare l'estratto conto integrato rilasciato dall'Inps o comunque dall'ente previdenziale di appartenenza. Le forme pensionistiche complementari possono chiedere semplicemente un'autocertificazione.

Quanto all'età anagrafica per la maturazione della pensione di vecchiaia, dalla quale devono mancare al massimo 5 anni, 10 nel caso dei disoccupati di lunga durata, è quella stabilita nel momento in cui si presenta la domanda.

Riassumendo, per l'anno in corso: possono fare domanda coloro che hanno 61 anni e sette mesi (essendo l'età per la pensione di vecchiaia pari a 66 anni e sette mesi), oppure 51 anni e sette mesi nel caso dei disoccupati da almeno 24 mesi. Per il 2019, allo scattare dei cinque mesi in più di adeguamento alle aspettative di vita, ci vorranno 62 anni (o 52 anni per i disoccupati da almeno 24 mesi).

Rita, erogazione della rendita

Le cose non cambiano riguardo all'erogazione del trattamento. Il soggetto iscritto, quando formula la richiesta, dovrà specificare quale parte del montante accumulato destinare alla Rita.

Due sono le possibilità: è possibile usare l'intero capitale con la conseguenza che, in questo caso, non si percepirà la pensione integrativa; o usarne solo una parte, in questo caso la pensione integrativa sarà ridotta. Il fondo di previdenza integrativa deciderà la periodicità del versamento, mai superiore a tre mesi. La porzione di montante contributivo che viene destinata alla Rita continua a essere mantenuta in gestione dal fondo, sì da beneficiare dei relativi rendimenti.

Inoltre l'iscritto potrà cambiare comparto anche durante l'erogazione della Rita, rispettando modalità definite dai diversi fondi pensione. L'iscritto potrà recedere dalla Rita, secondo le modalità stabilite dai singoli fondi. Nel caso in cui invece eserciti il diritto a trasferire la posizione individuale, l'operazione comporterà la revoca della Rita.

Circolare Covip n. 888/2018

Foto: 123rf.com
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