Cosa sono, come funzionano e quali vantaggi offrono i fondi pensione, strumenti di previdenza complementare per assicurarsi una migliore pensione futura

di Lucia Izzo - Negli ultimi anni si è assistito a un vero boom dei c.d. "Fondi pensione", ossia gli strumenti individuati dal legislatore per garantire una pensione complementare, complice la oramai sempre maggior incertezza sulle future pensioni dei lavoratori, i cui importi potranno essere particolarmente bassi. Questo ha portato a prediligere forme c.d. di previdenza complementare, strumenti di risparmio per assicurarsi una maggiore solidità economica futura e una vecchiaia quantomeno serena.

I dati di COVIP, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, confermano questa tendenza.

Ecco nel dettaglio come funzionano i fondi pensione, i vantaggi, i finanziamenti e la gestione dei rischi:

La previdenza complementare

[Torna su]

In Italia, la previdenza complementare è disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e rappresenta il c.d. secondo pilastro del sistema pensionistico che va a integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro, ovvero quella finanziata dai lavoratori e dai datori di lavoro durante tutto il corso della vita lavorativa.

Il secondo pilastro, ovvero le forme pensionistiche complementari, sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o patrimoni separati, denominati "fondo pensione", i quali concorrono con le prestazioni "di base", quelle garantite dal sistema pubblico per assicurare ai lavoratori un'adeguata tutela pensionistica futura.

Nel sistema, poi, trova spazio anche un terzo pilastro, rappresentato dalla c.d. previdenza integrativa individuale, che consente agli interessati di accedere, discrezionalmente, a forme di risparmio individuali per integrare sia la previdenza pubblica sia quella realizzata in forma collettiva.

Vai alla guida La previdenza complementare

Come funzionano i fondi pensione?

[Torna su]

La previdenza complementare si basa su un sistema di forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa.

La posizione individuale del lavoratore risulterà costituita dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati finanziari dei contributi stessi.

Essa è ovviamente collegata, oltre che all'ammontare dei contributi versati e dei rendimenti ottenuti, alla durata del periodo di versamento. I fondi pensione a cui i aderiscono i lavoratori non sono gestiti dallo Stato, bensì da appositi soggetti gestori appositamente selezionati.

Si applicherà il principio della capitalizzazione integrale dei versamenti: i contributi sono raccolti e poi investiti per generare un montante da convertire in rendita al momento del pensionamento. Il rischio economico ricade sugli aderenti.

I fondi pensione sono regolati da norme di diritto privato che regolano i rapporti giuridici di natura volontaria, tra i fondi stessi e gli aderenti a vario titolo. Finanziariamente sono gestiti secondo il principio della capitalizzazione integrale dei versamenti con il rischio economico a carico degli aderenti. L'ammontare delle prestazioni previdenziali dipenderà pertanto dai contributi versati, dal periodo di permanenza nel fondo e dal rendimento ottenuto dall'investimento del patrimonio.

Destinatari dei fondi pensione

[Torna su]

Alle forme pensionistiche complementari possono aderire, in modo individuale o collettivo, i seguenti soggetti:

- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;

- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;

- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;

- persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;

- lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale).

Tipologie di fondi

[Torna su]

La normativa italiana di cui al menzionato d.lgs. n. 252/2005, consente di aderire a diverse tipologie di "fondi". Si tratta, nel dettaglio, dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti, dei piani individuali pensionistici e dei fondi pensione preesistenti.

Fondi chiusi

I fondi c.d. chiusi (art. 3 del d.lgs. 252/2005) hanno origine "negoziale" e sono forme pensionistiche complementari che vengono istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.

Fondi aperti

I fondi c.d. aperti (art. 12 del D.lgs. 252/2005), invece, vengono istituiti da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).

Pip

I Piani pensionistici individuali (PIP), nonostante il possibile utilizzo della denominazione di "fondo pensione", rappresentano dei veri e propri contratti di assicurazione sulla vita, dunque polizze assicurative con finalità previdenziale. Vengono disciplinati da regole che dipendono dalla polizza assicurativa, ma anche da un regolamento basato sulle direttive della COVIP. Lo scopo è garantire all'utente gli stessi diritti e prerogative analoghi alle forme pensionistiche complementari.

Fondi pensione preesistenti

Nei fondi pensione preesistenti, invece, rientrano quelli già esistenti alla data del 15 novembre 1992, ovvero prima che intervenisse il d.lgs. 124/1993, istitutivo della previdenza complementare (poi abrogato dal d.lgs. n. 252/2005). Si tratta di Fondi collettivi per i quali l'adesione dipende da accordi o contratti aziendali o interaziendali e hanno caratteristiche proprie che li distinguono da altri fondi istituiti successivamente.: ad esempio, possono gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati.

Fondi dipendenti pubblici

I fondi negoziali dei dipendenti pubblici sono Espero e Perseo Sirio. Inoltre, accanto a questi fondi, peri dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali operano anche i fondi pensione territoriali come Laborfondis, della Regione Trentino Alto Adige e Fopadiva della Regione Valle d'Aosta.

Come funziona la gestione degli investimenti

[Torna su]

Nella gestione degli investimenti, le forme pensionistiche complementari devono rispettare regole di prudenza definite dalla legge che devono tener conto della finalità previdenziale e non speculativa degli investimenti stessi. Ancora, tutti gli investimenti dovranno essere adeguatamente diversificati ed effettuati tenendo conto dei limiti indicati dalla normativa in vigore.

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è a carico del lavoratore destinatario della prestazione, e, in caso di rapporto di lavoro dipendente, in parte anche a carico del datore di lavoro o del committente. I lavoratori dipendenti potranno decidere di integrare i versamenti contributivi anche mediante il conferimento al Fondo del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando.

Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

Gestione rischi

[Torna su]

I fondi pensione, anche quelli preesistenti, si dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di un sistema efficace di gestione dei rischi.

Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze.

Prestazioni

[Torna su]

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 252/2005, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni pensionistiche potranno essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato. Gli iscritti al fondo potranno chiedere, nei limiti previsti dalle fonti costitutive, un'anticipazione delle prestazioni per eventuali spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli e per la realizzazione degli interventi di cui all'art 31 della Legge 457/1978 nonché per altre cause nel limite del 30% della posizione maturata.

Dopo due anni di adesione ad un fondo è possibile chiedere il trasferimento della posizione maturata presso altro fondo pensionistico complementare.

Fondi pensione: i vantaggi

[Torna su]

I lavoratori, accedendo ai fondi pensione, potranno mettere da parte somme consistenti e approfittare di strumenti con bassi costi di gestione e flessibili nel tempo, dopo l'adesione. Inoltre, sono previste agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore dei familiari fiscalmente a carico, che rappresentano una ulteriore opportunità di risparmio.

Le somme versate e accumulato nei fondi pensioni, inoltre, sono particolarmente tutelate: sono, ad esempio, impignorabili e insequestrabili. In caso di morte prima della pensione integrativa, le risorse accumulate passano agli eredi o altri beneficiari indicati. Ancora, si pagano meno tasse e si beneficia di un regime tutelato e fiscalmente vantaggioso che presenta anche costi di gestione contenuti.

Agevolazioni fiscali

[Torna su]

Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo pensione (a esclusione del TFR) fino al limite di 5.164,57 euro. Tale importo comprende l'eventuale contributo del tuo datore di lavoro. Inoltre, fermo restando tale importo complessivo, saranno deducibili anche i contributi versati per familiari a carico.

Il regime fiscale, inoltre, è agevolato: i rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all'imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.

Ancora, in fase di erogazione, la pensione integrativa viene tassata con aliquota inferiore rispetto a quelle IRPEF sui redditi, che va dal 15% al 9%. Quanto deriva dai contributi versati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, viene assoggettato a una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, percentuale che si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare. Se questa è superiore a 15 anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: