di Lucia Izzo —
La pensione di cittadinanza era una misura destinata ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Dal 2025 è stata sostituita dall'Assegno di Inclusione.
Cos'è la pensione di cittadinanza
La pensione di cittadinanza è stata introdotta dal decreto legge n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019 con il fine di combattere lo stato di povertà delle persone anziane.
Tale istituto è quindi entrato in vigore nei primi mesi del 2019.
I requisiti
I requisiti per l'accesso alla pensione di cittadinanza sono fissati in maniera stringente dalla relativa normativa e su di essi ci soffermeremo più approfonditamente nel prossimo paragrafo. Ciò posto, le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Reddito di cittadinanza, salvo dove diversamente specificato.
In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane.
Pensione di cittadinanza Inps
A pagare materialmente la pensione di cittadinanza è l'Inps, che è quindi l'istituto al quale rivolgersi per ottenere il beneficio.
La pensione di cittadinzna è stata estesa fino al 2020, quando è stata sostituita con l'Assegno di inclusione.
A chi spetta?
Cittadinanza
Requisiti reddituali e patrimoniali
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10mila, incrementato di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- un valore del reddito familiare inferiore a 7.560 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista dal decreto oppure 9.360 euro qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto.
Beni durevoli e autoveicoli
Con riferimento al godimento di beni durevoli, nessun componente il nucleo familiare dovrà essere intestatario o avere disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.
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A quanto ammonta la pensione di cittadinanza
Con la pensione di cittadinanza non si assiste ad alcun aumento della pensione minima o di altri assegni previdenziali percepiti dalla persona anziana. Il beneficio economico, su base annua ed esente dal pagamento IRPEF, rappresenterà un'integrazione del reddito familiare e non dell'assegno pensionistico.
Il beneficio economico della Pensione di cittadinanza si compone di due elementi:
- una componente a integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- una componente, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino a un massimo di euro 1.800 annui.
L'integrazione è concessa anche nella misura della rata mensile del mutuo e fino a un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
Il beneficio, di durata continuativa non superiore a 18 mesi (rinnovabile), decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile sarà pari a un dodicesimo del valore su base annua. Inoltre, la pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
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Domanda per la pensione di cittadinanza
La domanda per il beneficio va presentata dopo il quinto giorno di ciascun mese mediante modalità telematica o anche presso i CAF, previa stipula di una convenzione con l'INPS. L'Istituto si occuperà di approvare il modulo di domanda e di comunicazione dei redditi.
Dal recepimento della domanda, l'INPS verifica entro cinque giorni lavorativi il possesso dei requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
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Come funziona
Il beneficio economico viene erogato attraverso una carta elettronica che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti (sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas), potrà utilizzarsi anche per effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, oppure per effettuare un bonifico all'intermediario che ha concesso il mutuo o al locatore. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, sarà vietato utilizzare le somme per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Le somme accreditate dovranno essere fruite entro il mese successivo a quello di erogazione. L'ammontare non speso o prelevato, a eccezione di arretrati, verrà sottratto (nei limiti del 20% del beneficio erogato) nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
Con verifica in ciascun semestre di erogazione è comunque decurtato dalla disponibilità della carta, l'ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.
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Vai alla guida: Il reddito di cittadinanza
Assegno di inclusione
L'assegno di inclusione, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è una misura preventiva che ha sostituito ed inglobato il Reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza.
Trattasi di un sostegno economico e di inclusione previsto a favore dei componenti del gruppo familiare affetti da disabilità, minorenni o con sessant'anni di età, in condizioni di svantaggio, inseriti in programmi di cura e di assistenza dei servizi socio-assistenziali.
Il richiedente deve essere, alternativamente:
- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide.
Per quanto concerne, invece, le condizioni economiche, il nucleo familiare del richiedente deve possedere:
- un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 10.140 euro;
- un valore del reddito familiare* inferiore ad una soglia di 6.500 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata a 8.190 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza;
- un valore del reddito familiare inferiore a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai fini dell’ISEE;
- un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a: 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
La domanda di ADI può essere presentata all’INPS a partire dal 18 dicembre 2023:
- in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali;
- presso patronati;
- presso i Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1° gennaio 2024.
l beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.
