L'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile ottenere l'agevolazione anche per proprietà acquisite per effetto di un provvedimento giudiziale

Agevolazione prima casa anche in caso di asta

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Si potrà usufruire dell'agevolazione prima casa under 36 anni anche nel caso di aggiudicazione all'asta di un'unità immobiliare con decreto di trasferimento del Tribunale. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 653 del 4 ottobre 2021 (in allegato) in cui evidenzia come si potrà fruire dell'agevolazione "prima casa" anche nell'ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale.

Spiega preliminarmente l'Agenzia che l'imposta di Registro «si applica nella misura indicata nella Tariffa allegata al Testo Unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione». Tra gli «Atti soggetti a registrazione in termine fisso» e tra questi compaiono gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere». E dunque «se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione ove ricorrano le condizioni» si può beneficiare di un'aliquota agevolata per il pagamento dell'imposta di registro». Nello specifico si tratta delle agevolazioni relative all'acquisto della prima casa di abitazione la cui applicazione è subordinata, tra l'altro, al rilascio di talune dichiarazioni.

Contribuente aggiudicatario di unità immobiliare di un'asta giudiziaria

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La possibilità di fruire dell'agevolazione, nel caso di specie, era prospettata da un contribuente aggiudicatario di un'unità immobiliare all'interno di un'asta giudiziaria. L'istante voleva avvalersi delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa previste dall'art.64 del dl 73/2021 e all'Agenzia delle entrate ha chiesto fosse possibile «usufruire di tali benefici sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento che nel momento della futura stipula del contratto di mutuo».

Secondo il principio per cui «il contribuente "dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene"».

Prima casa, trasferimento immobiliare con provvedimento giudiziale

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Con la risoluzione 38/E del 28 maggio 2021, viene spiegato che l'Amministrazione finanziaria ha da tempo chiarito che è possibile chiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale. Se si pensa che l'agevolazione "prima casa" trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale, come nella fattispecie in esame, per l'agenzia, l'interpellante potrà certamente usufruire delle agevolazioni dell'art. 64 del d.l. n. 73 del 2021, il cui comma 6 richiama «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'prime case' di abitazione (...) come definite dalla nota II bis all'articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro». Inoltre, con riferimento al momento in cui l'istante dovrà rendere le dichiarazioni individuate nella nota II-bis all'articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, si richiama quanto specificato nella citata risoluzione n. 38/E del 2021, nella parte in cui afferma che "le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. Tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell'atto". Le soluzioni interpretative sono utilizzabili anche nel regime agevolativo di cui al citato articolo 64, si rappresenta che nessun rilievo assume il riferimento al momento della Pagina 3 di 4 futura stipula del contratto di mutuo come, invece, sostenuto dall'istante. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

Scarica pdf Agenzia delle entrate interpello n. 653/2021

Foto: 123rf.com
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