L'Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle intervenute modifiche normative, precisa le regole che seguiranno gli Uffici per la ripresa della notifica degli atti di accertamento e degli avvisi bonari

Avvisi di accertamento e avvisi bonari: ripartono le notifiche

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Dopo la stasi, è pronto a ripartire l'iter per la notifica degli atti di accertamento e degli atti impositivi, diversi dalle cartelle di pagamento, emessi entro fine 2020 e sospesi per effetto delle disposizioni recate a cause del Covid-19. A disporre le regole attuative ci ha pensato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 88314 del 6 aprile 2021 (qui sotto allegato).

Nel dettaglio il testo si occupa della "proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali" e delle disposizioni attuative delle disposizioni contenute nell'art. 157 del D.L. 34 del 2020, tenuto conto di quanto disposto nell'art. 5 del D.L. n. 41 del 2021.

Gli sviluppi normativi

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Come noto, in considerazione degli effetti critici dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sui contribuenti, l'articolo 157 del Decreto Rilancio ha infatti previsto che:

- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione di cui al comma 1, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 di cui all'articolo 67, comma 1, del D.L. 18/2020, in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo indicato dal comma 1 dell'articolo 157;

- gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono invece notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo indicato dal comma 2-bis dell'articolo 157;

- per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l'emissione dell'atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe in precedenza citate.

Il comma 6 dello stesso art. 157 ha poi individuato le modalità di applicazione della proroga dei termini per le notifiche, allo scopo di distribuire le attività dell'Agenzia delle Entrate in un arco temporale più ampio allo scopo di agevolare l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

Lo scaglionamento degli invii

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In realtà, nel tempo, questo arco temporale riguardante lo "scaglionamento degli invii", inizialmente compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è stato oggetto di diverse modifiche: prima il D.L. 3/2021 lo ha individuato tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, poi il D.L. 7/2021 lo ha spostato tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Disposizioni spazzate via dalla Legge n. 21/2021 (di conversione del D.L. 183/2020, c.d. "Milleproroghe") che ha fatto salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti Decreti Legge. Con il Milleproroghe, l'arco temporale entro cui effettuare la notificazione degli atti è stato individuato nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Ultimo step di questo tortuoso iter è stata la disposizione contenuta nel Decreto Sostegni (art. 5 del D.L. 41/2021) che ha introdotto una definizione agevolata riguardante gli "avvisi bonari", ovvero per le somme richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis del d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. 633/72, non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto 2020.

Tale norma ha ovviamente impattato sulla distribuzione degli invii e sui termini, ed è per questo che l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che fornisce agli uffici le indicazioni in vista della ripresa delle attività.

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

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Come si legge nel provamento, per quanto riguarda gli atti di cui comma 1 dell'articolo 157 del D.L. 34/2020 dovranno essere notificati "in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l'ordine cronologico di emissione". Gli uffici dovranno tenere conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione.

In fase di pianificazione delle attività, invece, gli uffici terranno altresì conto anche degli effetti sui soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali) in modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi di lavoro.

Gli uffici derogano alle disposizioni suddette nei casi di indifferibilità e urgenza riscontrata successivamente o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Invece, per la notificazione degli atti e l'invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 157 del D.L. 34/2020, saranno distribuiti nel periodo indicato dal successivo comma 2-bis (ovvero dal 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022) tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 157, nonché tenendo conto dei tempi necessari all'espletamento delle attività propedeutiche all'esercizio della riscossione.

Anche in questo caso è prevista la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza oppure al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, nonché, stante l'entrata in vigore del D.L. 41/2021, con riferimento agli invii delle comunicazioni degli avvisi bonari che rientrano nella definizione agevolata.


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