Dall'Agenzia delle entrate le istruzioni operative sulla disciplina per favorire la definizione preventiva della pretesa impositiva, applicabile ad alcune fattispecie accertative dal 1° luglio 2020

Contraddittorio con il fisco: la circolare

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Dall'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17 del 22 giugno 2020 (in allegato) arrivano le istruzioni operative sulla disciplina per favorire la definizione preventiva della pretesa impositiva. La nuova disciplina stabilisce che «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020». Quindi, a partire dal 1° luglio 2020, prima di emettere un avviso di accertamento gli uffici devono aver assicurato al contribuente la possibilità di confrontarsi in contraddittorio tramite l'invio a comparire. Ovviamente la data in cui il contribuente ha ricevuto l'invito a comparire può essere anche precedente al 1° luglio 2020, in quanto gli effetti invalidanti si realizzano con riferimento agli atti emessi a partire da tale data. Dunque è legittimo che un avviso di accertamento emesso dal 1° luglio 2020, riferito ad una fattispecie accertativa che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-ter, purché preceduto da un invito e/o da un contraddittorio con l'ufficio regolarmente svolti, anche se in una data antecedente.

Ambito di applicazione

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Per quanto riguarda l'ambito applicativo, l'invito al contraddittorio introdotto dal decreto Crescita si può applicare solo per la definizione degli accertamenti in materia di: imposte sui redditi e relative addizionali; contributi previdenziali; imposte sostitutive; imposta regionale sulle attività produttive; ritenute; imposta sul valore degli immobili all'estero e imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero; imposta sul valore aggiunto. La mancata attivazione del contraddittorio

comporta l'invalidità dell'atto impositivo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento. In queste situazioni l'invalidità dell'avviso di accertamento, emesso senza aver prima proceduto ad invitare il contribuente al contraddittorio obbligatorio, viene rimessa alla valutazione del giudice tributario a cui è demandato stabilire, in sede di impugnazione, se l'osservanza di tale obbligo avesse potuto comportare un risultato diverso. In base alla "prova di resistenza" il contribuente dovrà fornire la prova che l'omissione del contraddittorio ha impedito di far emergere elementi o circostanze puntuali e non del tutto vacui quindi non puramente fittizi o strumentali, che avrebbero potuto indurre l'ufficio, in concreto, a valutare diversamente gli elementi istruttori a sua disposizione.

Casi di esclusione

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I casi in cui è escluso l'obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell'ufficio: quando sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. Quindi, in presenza di un processo verbale di chiusura delle operazioni redatto da parte degli organi di controllo, l'ufficio non è tenuto obbligatoriamente ad avviare il procedimento con adesione; in questo caso il contribuente può già beneficiare della garanzia prevista dallo Statuto del Contribuente. Ancora quando l'ufficio procede all'emissione di avvisi di accertamento o di rettifica parziale. il documento in questi casi è chiaro nel precisare che gli uffici sono invitati, anche ai fini delle imposte dirette (e non solo dell'IVA), ad attivare preventivamente il contraddittorio nei casi di determinazione della pretesa basata su elementi presuntivi. Ci sono poi i casi di particolare urgenza ovvero di fondato pericolo per la riscossione. in ultimo, negli altri casi di partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento, disciplinati dalla normativa vigente. Altre forme di partecipazione del contribuente sono previste, oltre che nella già citata disposizione dello Statuto del contribuente, nelle seguenti disposizioni la cui elencazione non è esaustiva: nel caso degli studi di settore; per gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA; per gli accertamenti sintetici 4) in tema di contestazione di fattispecie abusive (art. 10-bis c. 6 e 7 L. 212/2000).

Obbligo di motivazione forzata

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In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio deve essere specificatamente motivato con riferimento «ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente» L'esito del contraddittorio con il contribuente è parte della motivazione dell'accertamento: non è sufficiente che gli uffici si limitino a valutare gli elementi forniti dal contribuente, ma dovranno essere argomentate in motivazione le ragioni del relativo mancato accoglimento.

Gli uffici dovranno assolvere all'onere motivazionale anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente, descrivendo le giustificazioni dallo stesso offerte e argomentando sulla relativa fondatezza, in modo da rendere intellegibile l'iter seguito per addivenire alla determinazione della pretesa tributaria.

Considerata la ratio della norma, finalizzata alla corretta individuazione della pretesa tributaria tramite il potenziamento del confronto preventivo con il contribuente, gli uffici sono invitati a dare specifico conto in motivazione della fondatezza o meno di quanto chiarito e prodotto dal contribuente in sede di contraddittorio anche nelle ipotesi di invito attivato facoltativamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La proroga dei termini

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L'ultima novità è la proroga dei termini. Si tratta una proroga "automatica" di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo qualora tra la data di comparizione, indicata nell'invito notificato al contribuente dall'ufficio, e quella di decadenza dell'attività di controllo (artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72) intercorrono meno di novanta giorni (art. 5, c. 3-bis, D.Lgs. 218/97). La proroga si applica non solamente ai casi in cui l'ufficio è obbligato ad avviare l'iter dell'accertamento, ma anche alle ipotesi in cui l'ufficio abbia ritenuto opportuno avviarlo facoltativamente, in base agli elementi a sua disposizione.

La proroga opera essendo necessaria la notifica di un invito a comparire per la definizione dell'accertamento; il fatto che tra la data di comparizione indicata nell'invito e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, prescindendo dalla circostanza in base alla quale vi sia o meno un obbligo per l'ufficio di avviare l'iter dell'adesione.

Scarica pdf circolare Ag. Entrate n. 17/2020

Foto: 123rf.com
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