Inoltre, si potrà conseguire Quota 100 anche se è maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica. Ecco tutti i chiarimenti forniti dall'INPS nel messaggio n. 1551/2019

di Lucia Izzo - La contribuzione accreditata durante la percezione della NASpI è utile per perfezionare il requisito contributivo dei 38 anni per Quota 100. L'APE e l'APE sociale, invece, sono incompatibili con la pensione Quota 100. Ancora, gli interessati potranno conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, abbiano maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.


Sono solo alcuni dei chiarimenti che l'INPS, nel messaggio n. 1551/2019, ha fornito in ordine alla riforma pensioni contenuta nel decreto 4/2019.


Leggi anche: Riforma pensioni e Quota 100: i chiarimenti dell'Inps


Il capitolo dedicato a Quota 100, che racchiude una serie di quesiti e risposte fornite dall'Istituto, è il più corposo e fornisce una carrellata di importanti precisazioni sulla riforma pensionistica sperimentale (per il triennio 2019-2021) che consentirà di andare in pensione raggiunta un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.


Quota 100: periodi di NASpI utili per il requisito contributivo

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Nel dettaglio, spiega l'INPS, la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell'indennità di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni.

Non lo è, invece, per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni per la pensione di anzianità, non essendo utili, ai fini del suddetto requisito i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell'indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).

In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, spiega ancora il messaggio, il requisito dei 35 anni di contribuzione, al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati, dovrà essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi.

Ape sociale e Ape social incompatibili con Quota 100

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L'APE sociale, si legge nel messaggio, è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all'estero. La circolare n. 100/2017 aveva già chiarito che "nelle ipotesi in cui il soggetto - beneficiario di APE sociale - divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l'indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione".

Di conseguenza, il titolare di c.d. APE sociale potrà conseguire la pensione Quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l'indennità c.d. APE sociale. Anche l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), inoltre, è ritenuto incompatibile con la percezione della pensione Quota 100.

Niente Quota 100 per Militari e Polizia

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Non potranno accedere a Quota 100, spiega ancora l'INPS, i soggetti che abbiano svolto l'ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza.

Potranno accedervi, invece, coloro che non abbiano rivestito lo status di "militare" o equiparato nell'ultima attività svolta. Costoro potranno anche valorizzare i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.

Infine, libero accesso a Quota 100, anche cumulando i periodi assicurativi, per i titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e per i titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita.

Opzione per calcolo contributivo della pensione

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Per quanto riguarda coloro che scelgono di esercitare l'opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione Quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, l'INPS rammenta la necessità di essere in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo.

Professionisti pensionati e Quota 100

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Il professionista in pensione potrà fruire di quota 100 per una seconda pensione dell'Inps. Nel messaggio, infatti, l'Istituto precisa che la titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 4/2019, dunque anche le Casse Professionali, non osta al conseguimento della pensione quota 100.

La misura pre-pensionamento, invece, non sarà accessibile qualora la pensione sia erogata da una delle forme previdenziali indicate all'art. 14 (Ago e forme esclusive e sostitutive), anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate al citato articolo 14.

Quota 100 e decorrenza trattamento pensioni

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Per individuare la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti che, prima della data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall'attività di lavoro, l'INPS spiega che occorrerà fare riferimento alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo.

Dipendenti P.A.

Chi abbia risolto l'ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A., prima della data di presentazione della domanda di pensione, manterrà lo status di "lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni", essendo l'ultima attività lavorativa svolta riconducibile a una amministrazione pubblica (cfr. art. 1, comma 2, d.lgs n. 165/2001).

In tal caso, pertanto, il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico si conseguirà:

- per i lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, dal 1° agosto 2019;

- per i lavoratori che perfezionano i requisiti dal 30 gennaio 2019, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Dipendenti da soggetti diversi dalle P.A.

Con riferimento ai soggetti da ultimo dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, la decorrenza della pensione è fissata:
- al 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018;

- ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018.

La decorrenza della pensione è inframensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una gestione esclusiva, ovvero mensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una gestione diversa da quella esclusiva o con il cumulo dei periodi assicurativi.

Maggiorazioni anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro

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Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell'anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all'amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.

Quota 100 con sistema contributivo

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Ai fini del computo dell'anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per conseguire la pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, l'Istituto precisa che troverà applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995.

Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:

- non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;

- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;

- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell'indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).


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