La circolare n.2 dell'8 giugno 2018 di Anpal e ministero del Lavoro riporta importanti istruzioni operative relative all'accordo di ricollocazione previsto dal D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015

di Gabriella Lax - Sui criteri e le modalità di accesso all'accordo di ricollocazione per i lavoratori che rientrano in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero interviene la circolare n.2 dell'8 giugno 2018 di Anpal (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro) e ministero del Lavoro. Il provvedimento contiene importanti istruzioni operative relative all'accordo di ricollocazione previsto dal D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, art. 24-bis.

Accordo di ricollocazione, i chiarimenti di ministero e Anpal

La legge di bilancio per il 2018, con l'articolo 1, comma 136, ha introdotto nel decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, l'articolo 24-bisavente ad oggetto l'accordo di ricollocazione. La circolare si pone come obiettivo quello di garantire l'uniforme applicazione alla misura introdotta dal predetto articolo 24-bis, dopo il parere fornito dall'Ufficio legislativo del ministero del lavoro.

Il primo comma del nuovo articolo 24-bis stabilisce che la procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, che serve ad attivare l'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, potrà risolversi con un accordo che stabilisca un piano di ricollocazione dei lavoratori, specificando ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

L'accordo sarà ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015. Non si potrà invece ricorrere all'accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà. Il verbale in oggetto dovrà chiarire, in apposita sezione, l'accordo col quale le parti hanno definito il piano di ricollocazione richiamato dal comma 1.

La circolare evidenzia ancora che, fino al 30 settembre 2018, l'accordo di ricollocazione dovrà rimanere distinto (e successivo) dal verbale di consultazione. In quest'ultimo caso le Parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l'Istituzione competente (Ministero del lavoro e delle politiche sociali o Regione).

In ogni caso l'accordo andrà trasmesso da parte del datore di lavoro all'Anpal, entro sette giorni dalla stipula, con le modalità già previste dall'a stessa Agenzia. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e la formazione condivide con l'Anpal l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale presentata ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

La richiesta dell'assegno di ricollocazione

Potranno richiedere la domanda di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione i lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero. La domanda di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione. Il numero delle richieste non potrà eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di Cigs.

Circa la modalità operative dell'assegno, il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione durerà quanto il trattamento straordinario di integrazione salariale, non meno di sei mesi. Trascorso questo tempo, il servizio potrà essere prolungato per altri dodici mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l'ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

I benefici per il lavoratore e per il datore di lavoro

Se il lavoratore, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, potrà avere l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Ed avrà diritto alla corresponsione, da parte dell'Inps, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell'assegno di ricollocazione, spetterà l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.


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