L'Agenzia delle Entrate traccia nella circolare il quadro completo della nuova disciplina riordinata dalla delega fiscale

di Lucia Izzo - Pronto il "vademecum" sull'istituto dell'interpello: lo comunica l'Agenzia delle entrate attraverso una circolare del 1 Aprile 2016, n. 9/E (qui sotto allegata), che detta importanti linee guida sulla nuova disciplina, complessivamente riordinata dal Decreto legislativo n. 156/2015, in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge delega (L. n. 23/2014).


Si tratta di una guida integrata sulla materia offerta dall'Agenzia, che fa seguito alle indicazioni procedurali risalenti al provvedimento dello scorso gennaio: in particolare, chiarisce un comunicato stampa, "il decreto ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, ridotto i tempi di risposta da parte dell'Amministrazione per assicurare una maggiore tempestività (per gli interpelli "ordinari", per esempio, i tempi sono ridotti da 120 a 90 giorni) e, a garanzia del contribuente, esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello".


Le diverse tipologie di interpello


La circolare passa in rassegna le diverse tipologie di interpello alla luce delle intervenute modifiche, descrivendo l'interpello come strumento "generale" di dialogo, che può essere attivato in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale, descrivendo poi l'interpello qualificatorio, che amplia di fatto il perimetro delle ipotesi su cui è possibile chiedere il parere dell'Agenzia, giungendo sino all'interpello "probatorio".

Quest'ultima categoria ricomprende tutte quelle istanze, fino a oggi disciplinate in maniera eterogenea, volte a ottenere un parere sull'idoneità degli elementi probatori a disposizione del contribuente ai fini di un determinato regime fiscale


Il documento traccia inoltre i confini del nuovo interpello anti-abuso, e ricorda l'ambito di quello "disapplicativo", che rappresenta di fatto l'unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema, attraverso il quale il contribuente richiede un parere sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni o crediti d'imposta. 


È l'art. 1 del decreto ad aver apportato queste significative modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 11 dello Statuto, dirette a sostituire il riferimento all'interpello concernente "l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni medesime" (interpello cd. ordinario) con l'interpello in quanto tale nelle sue varie forme (declinate e specificate dallo stesso nuovo articolo 11, ai commi 1 e 2).


Ai sensi del comma 1, il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria al fine di ottenere un parere relativamente ad un caso concreto e personale con riferimento:

- all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (d'ora in avanti cd. interpello ordinario "puro") ed alla corretta qualificazione (d'ora in avanti interpello qualificatorio) di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;

- alla sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (interpello probatorio);

- all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie (interpello antiabuso).


Ai sensi del comma 2, invece, il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo  altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.


Le maggiori novità


Nell'istruttoria, una significativa novità, introdotta nell'ottica di generale favor verso l'istituto dell'interpello, concerne la regolamentazione di una fase nuova, quella di regolarizzazione: si tratta dell'opportunità per il contribuente di sanare l'istanza nei casi in cui siano comunque rispettati i requisiti minimi necessari, una chance prima riservata ai soli casi caratterizzati da vizio di sottoscrizione. 


Quanto alla lavorazione delle domande, il decreto ha previsto significative novità concernenti essenzialmente i tempi di risposta al contribuente, termini perentori.

L'amministrazione dovrà fornire il parere entro 90 giorni (in luogo dei precedenti 120) dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente per gli interpelli ordinari, sia "puri" che "qualificatori

Per tutte le altre tipologie il termine resta fermo a 120 giorni


Viene, inoltre, confermata la regola del silenzio assenso, secondo cui, quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.


Altre significative novità riguardano, tra l'altro, la disciplina relativa alle ipotesi di inammissibilità per le quali il legislatore ha ipotizzato, in omaggio alle esigenze di tutela del contribuente e di maggiore certezza del diritto, il carattere della tassatività; la codificazione delle ipotesi in cui l'amministrazione provvede a dare pubblicità, in omaggio alle esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, correttamente temperate dall'esigenza di assicurare la certezza del diritto, alle risposte fornite in sede di interpello; una procedura di accertamento "aggravata", costruita secondo il modello delle contestazioni di abuso del diritto, qualora il contribuente abbia presentato istanza di interpello disapplicativo obbligatorio.


Le nuove regole comuni


In conclusione, il fatto che tutte le istanze siano comunque state ricondotte nell'ambito dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente ha consentito di omogeneizzare la disciplina. La circolare individua, quindi, i soggetti legittimati a presentare istanza, torna sul tema della corretta individuazione degli uffici competenti (secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del 4 gennaio 2016) e definisce nei dettagli il contenuto e le modalità di presentazione, anche con riferimento alla procedura semplificata via posta elettronica libera (dedicata alle sole istanze da parte dei contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato)

Agenzia delle Entrate, circolare 1 Aprile 2016, n. 9/E

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