Dietrofront del Governo sulla sanzione, ma il rischio di contestazione fiscale rimane per chi produce reddito d'impresa, esclusi professionisti e autonomi

di Marina Crisafi - All'inizio dell'estate la sua applicazione sembrava ormai una certezza tanto da scatenare infinite polemiche e dissensi, ma ora sulla c.d. "tassa sui bancomat" il Governo ha fatto marcia indietro (leggi: "In arrivo la nuova tassa bancomat per gli imprenditori").

Dal decreto sulle sanzioni amministrative tributarie, attuativo della delega fiscale, che ha ricevuto il secondo ok preliminare dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre scorso (e ora in attesa dell'ultimo parere delle commissioni parlamentari prima di essere definitivamente approvato, probabilmente entro fine mese), è stata cancellata infatti la sanzione dal 10% al 50% dell'importo del prelievo bancario prevista, nell'originaria versione del testo, in assenza di giustificazione dello stesso e in caso di inesatta o mancata indicazione del beneficiario.

Ma se il pericolo della sanzione "automatica" è stato scongiurato, possono scattare comunque le contestazioni sui conti correnti e per i prelievi ingiustificati varrà comunque la presunzione legale che gli stessi siano maggiori compensi o ricavi non dichiarati e, dunque, frutto di evasione.

Non per tutti però. Sulla scorta di quanto indicato dalla Consulta (cfr. sentenza n. 228/2014), il decreto ha eliminato l'equiparazione dei lavoratori autonomi agli imprenditori. Solo questi ultimi, quindi (mentre professionisti, autonomi e partite Iva potranno dormire sonni tranquilli), saranno tenuti a fornire le prove contrarie non generiche per giustificare le origini dei prelievi considerati sospetti.


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