di Licia Albertazzi - Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sentenze n. 223/39/13 e n. 252/39/13 del 5 Luglio 2013. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli interviene in ben due occasioni a sanzionare il comportamento della Pubblica Amministrazione in tema di pagamento di conguaglio Tarsu, condotta ritenuta dai giudici illegittima poiché non in linea con il principio di trasparenza e il conseguente diritto di difesa. L'attività del comune e dell'ente riscossore non avrebbero garantito al contribuente la predisposizione di idonei strumenti di difesa. Gli interessati hanno impugnato le sentenze della commissione provinciale lamentando la mancata previa comunicazione di accertamento da parte del comune.

La legge 311/2004, al comma 340 dell'art. 1, ha consentito agli enti locali di modificare d'ufficio i dati inerenti le superfici censite nel catasto edilizio urbano sulla base dei criteri di riferimento forniti dall'Agenzia del territorio, nel caso questi risultino essere inferiori all'80% rispetto alla superficie catastale calcolata secondo i criteri contenuti nel Dpr 138/1998. Ai contribuenti è stata notificata cartella esattoriale per la riscossione del maggior importo dovuto senza che agli stessi fosse in alcun modo previamente presentato alcun atto di accertamento di rettifica.

Nel motivare le proprie decisioni, statuisce la commissione regionale che "deve essere notificata agli interessati a mezzo di apposito avviso di accertamento per il recupero della maggior tassa dovuta, calcolata sulla differenza tra la superficie minima prevista dalla legge e la superficie dichiarata. Solo in tal modo si consente, invero, al contribuente di effettuare tutti i rilievi in merito ad eventuali errori di calcolo in cui possa essere ricorso l'ente impositore". E se nemmeno la cartella esattoriale riporta la data di rettifica, il dettaglio dei controlli effettuati e il sistema di calcolo adottato dall'amministrazione, il contribuente si trova nell'impossibilità di ricostruire l'evento e predisporre, di fatto, le proprie difese.

La notifica immediata di cartella esattoriale è chiara azione posta in essere in violazione del diritto di difesa del contribuente: occorre una notifica ad hoc, essendo del tutto irrilevanti, nei casi di specie, la notifica effettuata a mezzo di affissione pubblica. Nè è fondata l'eccezione del comune, il quale sostiene di aver omesso la comunicazione di avvio procedimento poiché trattarsi di attività vincolata.

La redazione del presente articolo è stata possibile grazie alla segnalazione dell'Avv. De Pascale che ha gentilmente fornito il testo delle sentenze di cui in commento.

Vai al testo della sentenza 223/39/13
Vai al testo della sentenza 252/39/13

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