- Cosa sono le partite pregresse
- Conguaglio recupero tariffario in bolletta: la vicenda processuale
- Il principio affermato dalla Cassazione
Cosa sono le partite pregresse
Le "partite pregresse" sono conguagli tariffari approvati dai vari gestori dopo la delibera 643/2013 dell'allora Aeegsi (Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico - oggi Arera -) che dava la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori di prevedere retroattivamente detti conguagli, spalmati per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022. Da quel momento, sono comparse in bolletta le voci "partite pregresse", importi non elevati ma sgraditi agli utenti perché costretti a pagare dei conguagli tariffari spettanti, secondo la delibera del 2013, ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) all'Autorità.
Conguaglio recupero tariffario in bolletta: la vicenda processuale
Il principio affermato dalla Cassazione
La società fornitrice ricorreva altresì all'ultimo grado di giudizio, ma anche la Corte di Cassazione ribadiva l'illegittimità dei conguagli regolatori ritenendo che, la Delibera ARERA, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l'art. 11 delle Preleggi, che dispone il principio di irretroattività della legge. L'importanza della sentenza della Suprema Corte consta nel fatto che la decisione, pur riferendosi al suddetto caso, ha comunque una valenza nazionale, in quanto rileva che nessun atto amministrativo, nel caso in oggetto quello dell'Autorità per l'energia elettrica e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo, e di conseguenza qualsiasi richiesta nelle more, è da ritenersi illegittima.
Avv. Antonella Bua
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