La Cassazione ha riconosciuto per la prima volta l'illegittimità delle partite pregresse, ossia dei conguagli tariffari nelle bollette

Cosa sono le partite pregresse

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Le "partite pregresse" sono conguagli tariffari approvati dai vari gestori dopo la delibera 643/2013 dell'allora Aeegsi (Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico - oggi Arera -) che dava la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori di prevedere retroattivamente detti conguagli, spalmati per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022. Da quel momento, sono comparse in bolletta le voci "partite pregresse", importi non elevati ma sgraditi agli utenti perché costretti a pagare dei conguagli tariffari spettanti, secondo la delibera del 2013, ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) all'Autorità.

Conguaglio recupero tariffario in bolletta: la vicenda processuale

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La pronuncia della Corte di Cassazione (sezione III, ordinanza n. 17959/2021), scaturisce dalla protesta di un utente che si è ritrovato in bolletta un addebito extra di 53,05 euro sotto la voce "per conguagli recuperi tariffari 2009-2011". La società che gestisce il servizio idrico integrato giustificava l'operato in virtù della Delibera dell'allora Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico-AEEGSI 643/2013/R/idr. Il Giudice di Pace
, accogliendo il ricorso del consumatore, ha interpretato il conguaglio come una rimodulazione con effetti retroattivi non ammessa da alcuna normativa di settore né da previsioni contrattuali. Anche in sede di appello, il Tribunale di La Spezia confermava le ragioni del consumatore ritenendo che la modalità di recupero per compensare i mancati ricavi di anni pregressi fosse in palese contrasto con il principio di irretroattività delle tariffe vigente in materia, facendo illegittimamente retroagire gli effetti della Delibera del 2014.

Il principio affermato dalla Cassazione

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La società fornitrice ricorreva altresì all'ultimo grado di giudizio, ma anche la Corte di Cassazione ribadiva l'illegittimità dei conguagli regolatori ritenendo che, la Delibera

ARERA, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l'art. 11 delle Preleggi, che dispone il principio di irretroattività della legge. L'importanza della sentenza della Suprema Corte consta nel fatto che la decisione, pur riferendosi al suddetto caso, ha comunque una valenza nazionale, in quanto rileva che nessun atto amministrativo, nel caso in oggetto quello dell'Autorità per l'energia elettrica e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo, e di conseguenza qualsiasi richiesta nelle more, è da ritenersi illegittima.


Avv. Antonella Bua

avv.antonellabua@libero.it


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