Per le bollette dell'acqua con scadenza successiva al primo gennaio 2020 i gestori non potranno più chiedere pagamenti che risalgono ai due anni precedenti

di Annamaria Villafrate - La legge di bilancio del 2018 ha introdotto la prescrizione biennale per le bollette di gas, energia e acqua stabilendo per queste ultime la decorrenza della regola per le fatture successive al primo gennaio 2020.

Con la recente delibera del 19 dicembre 2019 (sotto allegata) ARERA ha fornito le precisazioni necessarie a dare attuazione a questa regola. I consumatori però non sono soddisfatti, non solo perché per le bollette del gas e dell'energia i gestori spesso e volentieri hanno provato a forzare la mano e a chiedere pagamenti di bollette già prescritte, ma anche perché si chiede sempre all'utente, parte debole del rapporto, di attivarsi per far valere i propri diritti:

Prescrizione di due anni per le bollette dell'acqua: la norma

[Torna su]

La norma che dispone la prescrizione biennale per le bollette dell'acqua è il comma 4 art 1 della legge di bilancio 2018. Questo il contenuto: "Nei con tratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni."

Categorie che il primo periodo identifica nei clienti finali domestici, nelle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, e nei professionisti, come definiti all'articolo 3, comma 1, lett. c), del Codice del consumo."Ad ARERA il compito di definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie per dare attuazione alla norma.

Tutele anche per i conguagli

A tutela degli utenti la norma dispone inoltre che, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni

del codice del consumo, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione da parte dell'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo relativo al conguaglio anche del sistema idrico, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non viene verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore, da parte sua, ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento nei suoi confronti e di informarlo dei suoi diritti.

In ogni caso è diritto dell'utente, all'esito della verifica, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Queste tutele non sono previste se i dati non sono stati rilevati o sono risultati errati per responsabilità accertata dell'utente. Le disposizioni appena menzionate, infine, come prevede il comma 10 "si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020."

ARERA delibera sulla prescrizione delle bollette dell'acqua

[Torna su]

Il 19 dicembre 2019 ARERA con la delibera n. 547/2019 ha approvato le "Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni" contenuti nell'Allegato B (sotto allegato) del presente provvedimento, che si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva al 1 gennaio 2020.

Per garantire la massima trasparenza le delibera impone ai gestori di emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa gli importi devono essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura che contiene anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni.

Spetta in ogni caso ai gestori informare gli utenti della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire loro un format che renda più semplice la comunicazione della volontà di non pagare, da rendere disponibile magari sul sito internet e presso gli sportelli aperti al pubblico, e i recapiti a cui la richiesta deve essere inviata.

"In caso di presunta responsabilità dell'utente, invece, il gestore dovrà indicare la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità e la possibilità di inviare un reclamo, come farlo e dove indirizzarlo."

ARERA, come precisa in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale "ha stabilito anche una frequenza minima mensile delle fatturazioni, per evitare bollette troppo ravvicinate, e un meccanismo di premi e penalità che incentivi il miglioramento del servizio all'utenza e i rapporti contrattuali applicato a tutti i gestori, anche i più piccoli."

Cosa cambia da gennaio 2020 per le bollette acqua?

[Torna su]

In sostanza, grazie a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018 e dalla recentissima delibera di ARERA, dal primo di gennaio 2020 l'utente finale può eccepire la prescrizione del diritto del distributore a richiedergli pagamenti di fatture risalenti nel tempo a più di anni.

Per quanto riguarda invece le fatture emesse anteriormente al primo di gennaio 2020 la prescrizione è quella quinquennale. Attenzione quindi prima di buttare le vecchie fatture dell'acqua, se di poco anteriori al 2015. Ricordiamo infatti che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero quello successivo alla scadenza della bolletta, senza dimenticare che se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo lavorativo.

Cosa ne pensano i consumatori?

[Torna su]

La riforma sui termini di prescrizione delle bollette non entusiasma i consumatori. Marco Vignola, responsabile energia per l'Unione nazionale consumatori (Unc) non si dice soddisfatto del modo in cui i gestori stanno recependo la novità normativa. Per quanto riguarda il gas rileva infatti che nella maggior parte dei casi la prescrizione viene negata all'utente. Insomma il gestore prova sempre a richiedere pagamenti di bollette anteriori ai due anni. In questa situazione è ovvio che la litigiosità tra utenti e gestori ha difficoltà a diminuire.

Spesso poi le megabollette, spiega Vignola, sono il frutto di difficoltà pratiche legate all'impossibilità per il gestore di avere a disposizione i dati precisi dei consumi. Un po' perché in molti casi l'operatore che deve fare la lettura è impossibilitato ad accedere alla proprietà privata dell'utente in cui si trova il contatore, un po' perché magari nel frattempo anche l'utente non ha inviato i dati dell'autolettura.

Secondo Pierpaola Pietrantozzi, segretaria di Adiconsum nazionale inoltre questa riforma andrebbe rivista in certi meccanismi, anche perché come al solito, si chiede all'utente di attivarsi per contestare le bollette prescritte o per avanzare un reclamo se il gestore ritiene che la responsabilità dell'addebito sia da imputare all'utente.

Leggi anche Bollette acqua e arretrati: cosa cambia da gennaio 2020

Scarica Pdf Delibera ARERA n. 547-2019
Scarica pdf Allegato B delibera Arera n. 547-2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: