Previste sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici dal prossimo 30 giugno anche per avvocati e professionisti ed estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Obbligo del pos per professionisti

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Anche per gli studi degli avvocati dal 30 giugno 2022 valgono i nuovi obblighi sul pos.

Si tratta, infatti, di un obbligo esteso non solo ai commercianti, ma anche agli studi professionali (architetti, dentisti, avvocati e via dicendo). La norma è entrata in vigore dopo la pubblicazione del Decreto Legge PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con cui scatta la multa in caso di mancata osservazione.

Tutte le principali novità in materia fiscale introdotte dal D.L. n. 36/2022 (all'art. 18, commi 1, 2 e 3) per attuare gli obiettivi fissati nel Pnrr sono riassunte in un'utile circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (n. 8 del 7 giugno 2022).

Le novità riguardano in primis le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici dal 30 giugno e l'estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022.

Avvocati e prestazioni di servizi professionali

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Per le attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, occorre dotarsi del Pos e accettare pagamenti elettronici.

Prevista una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata in caso di inadempimento all'obbligo.

L'eccezione è costituita dal fatto che l'obbligo non si applica per "oggettiva impossibilità tecnica": in questi casi saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

Obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica

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L'ulteriore novità è quella dei commi 2 e 3 dell'art. 18, l'entrata in vigore dal primo luglio dell'obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, non previsti finora.

Il riferimento è ai soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) e associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro. Un cenno, infine, al regime transitorio per l'emissione delle fatture e ai soggetti esclusi dall'obbligo.

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