In una circolare, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di crediti d'imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Bonus idrico e novità della legge di Bilancio 2022

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Crediti d'imposta e novità della legge di Bilancio 2022. In una circolare i chiarimenti dell'Agenzia
sulle novità in materia di crediti d'imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Il bonus idrico o acqua potabile è stato istituito con la legge di Bilancio 2021. La Manovra del 2022 lo ha prorogato fino a tutto il 2023. Obiettivo dell'agevolazione è quello di favorire il risparmio di risorse idriche, mediante l'erogazione di incentivo sui lavori di efficientamento dei sanitari.

Con la circolare n. 14/E (in allegato), le Entrate illustrano la disciplina delle diverse agevolazioni. In particolare, una parte è dedicata al bonus acqua potabile, il credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell'acqua potabile per il consumo umano, che può essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Bonus idrico per razionalizzare l'uso dell'acqua

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Il comma 713 della legge di bilancio 2022 proroga l'operatività del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell'acqua potabile per il consumo umano, istituito per il biennio 2021-2022 dai commi da 1087 a 1089 della legge di bilancio 2021. Lo scopo è razionalizzare l'uso dell'acqua e a ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile ed è riconosciuto - nel rispetto del limite di spesa annuale, fissato dal successivo comma 1088 in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 - nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, «per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290» che migliorano qualitativamente le acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Bonus idrico, a chi spetta

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La circolare ricorda che il beneficio è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'importo massimo delle spese su cui calcolare l'agevolazione è fissato in: - 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica; - 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti ammessi all'agevolazione.
Il credito d'imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo. Si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l'immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d'azienda e comodato d'uso36 . Le spese sostenute devono essere documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per l'imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al criterio di cassa, mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e quelli non commerciali in regime di contabilità ordinaria al criterio di competenza.

Bonus idrico, i casi particolari

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Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, il credito d'imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997. Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo utilizzano il credito d'imposta nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24. I soggetti beneficiari diversi da quelli sopra indicati utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F2437 . La legge di bilancio 2022 si innesta nel quadro normativo sopra sintetizzato. In particolare, la lettera a) del comma 713 interviene sul comma 1087 della legge di bilancio 2021, sostituendo il termine ultimo di sostenimento delle spese ammissibili all'agevolazione con la data del 31 dicembre 2023. A tal fine, la successiva lettera b) del comma 713 in commento inserisce nel comma 1088 della legge di bilancio 2021 il limite di spesa riferito all'anno 2023, pari a 1,5 milioni di euro.

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Scarica pdf Ag. Entrate circolare n. 14/E/2022

Foto: 123rf.com
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