Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza

Il testo dell'articolo 99 della Costituzione

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Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Gli organi ausiliari: il CNEL

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Gli organi ausiliari non svolgono funzioni di amministrazione attiva, ma di controllo o consultiva, nelle materie di rispettiva competenza.
In particolare, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto espressamente all'art. 99 della Costituzione coadiuva l'attività degli organi competenti a deliberare in materia economica, finanziaria, sociale e del lavoro.

La composizione del CNEL

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La Carta costituzionale prevede espressamente il CNEL quale organo ausiliario, composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in relazione alla loro importanza a livello territoriale e alla loro consistenza quantitativa.
Il CNEL si compone attualmente di 64 consiglieri e un Presidente. Nello specifico, i componenti sono suddivisi tra esperti qualificati nel settore della cultura economica, sociale e giuridica (dieci), in rappresentanti delle categorie produttive (quarantotto) e in rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato (sei).
Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, mentre il Presidente è nominato al di fuori dei consiglieri del CNEL.
Il mandato dei consiglieri e del Presidente è di cinque anno, rinnovabili già alla fine del precedente.

Le attribuzioni del CNEL

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Quale organo ausiliario espressamente previsto dalla Costituzione in materia economica, sociale e del lavoro, il CNEL svolge importanti funzioni di consulenza e di iniziativa nel settore di riferimento.
Nello specifico, è un organo di consulenza delle Camere e del Governo, così come svolge un importante ruolo di iniziativa legislativa, contribuendo peraltro all'elaborazione dei testi di legge in materia economica e sociale.
Al Consiglio sono, altresì, riconosciute funzioni consultive per i documenti di economia e finanza, mercato del lavoro, livelli e qualità delle prestazioni erogate dalla Pubblica amministrazione.

Il ruolo del CNEL all'interno del nostro ordinamento

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Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è stato istituito con legge n. 33 del 5 gennaio 1957, le cui funzioni e composizione sono disciplinate con legge n. 936 del 30 dicembre 1986.
IL CNEL, nel corso della storia repubblicana, è stato oggetto di travagliate vicende e di spinte politiche opposte.
Da un lato, è stato riconosciuto come organo ausiliario di espressa rilevanza costituzionale, fortemente voluto in seno al dibattito in Assemblea costituente, con lo scopo di immettere nel circuito democratico i rappresentanti delle varie categorie produttive.
Dall'altro non sono mancate tendenze, anche recenti, ad una sua soppressione, come nel caso del referendum costituzionale del 2008.


Foto: 123rf.com
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