Significato e commento dell'articolo 117 della Costituzione: riparto di competenze Stato-Regioni, la riforma del Titolo V, legislazione esclusiva e legislazione concorrente

Il testo dell'articolo 117 della Costituzione

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La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Riparto di competenze Stato-Regioni

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L'art. 117 della Costituzione delinea il riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Poiché anche queste ultime godono di una potestà normativa e regolamentare espressamente riconosciuta dalla Carta costituzionale, si è posta l'esigenza di delineare in maniera precisa gli ambiti di rispettiva competenza.
La formulazione della norma, profondamente modificata sia nel 1999 che nel 2001, prevede oggi un elenco di materie di competenza esclusiva dello Stato (comma 2), un elenco di materie di competenza concorrente Stato-Regioni (comma 3) e una clausola di residualità che destina alla competenza esclusiva delle Regioni quelle materie non espressamente menzionate negli elenchi precedenti (comma 4).

La riforma del titolo V

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Le leggi costituzionali n. 1 del 1990 prima e n. 3 del 2001 poi sono intervenute a modificare l'intero Titolo V della Costituzione, compreso l'art. 117.
Il nuovo assetto è stato concepito per garantire una maggiore efficienza dell'azione pubblica, attraverso l'allocazione delle funzioni a partire dal basso, ovvero dagli enti più piccoli. Si tratta, nello specifico, dell'applicazione del principio di sussidiarietà verticale, mitigato dai principi di adeguatezza e differenziazione.
In questo modo, viene riconosciuto un ruolo pregnante alle Regioni, le quali nel sistema attuale hanno una potestà legislativa sia esclusiva (seppur residuale) che concorrente.

Legislazione esclusiva e legislazione concorrente

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La potestà legislativa spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, elencate al comma 2, mentre, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni (di cui al comma 3), la legge statale fissa principi e criteri direttivi, nel rispetto dei quali la Regione può legiferare.
Le Regioni approvano leggi e regolamenti in piena autonomia nelle materie diverse da quelle contenute nei due elenchi di cui ai commi 2 e 3 ed esercitano la potestà regolamentare anche nelle materie di competenza esclusiva statale, per le quali lo Stato abbia conferito loro la delega (anche congiunta a più Regioni).
Gli enti locali diversi dalle Regioni hanno potestà regolamentare per ciò che riguarda l'organizzazione e lo svolgimento delle rispettive attribuzioni.

I limiti di cui al primo comma dell'art. 117 della Costituzione

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Con la riforma del 2001 il legislatore ha accomunato sotto i medesimi limiti tanto la potestà legislativa statale che quella regionale. Entrambi gli enti devono rispettare la Costituzione, nonché i vincoli derivanti all'appartenenza all'ordinamento comunitario e di diritto internazionale.
Per le leggi regionali, inoltre, si pone la questione della compatibilità con il principio di riserva di legge, soprattutto in materia penale.


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