L'articolo 47 della Costituzione tutela il risparmio e si prefigge l'obiettivo di favorire l'acquisto della casa di abitazione e della proprietà terriera, oltre a incentivare l'attività produttiva attraverso l'azionariato popolare

Il testo dell'art. 47 Costituzione

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Articolo 47 Costituzione:

"La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese."

Articolo 47 Costituzione tutela del risparmio

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L'articolo 47 della Costituzione si prefigge l'obiettivo di tutelare il risparmio, inteso come l'accantonamento e successivo investimento del denaro in luogo del suo utilizzo a fini di consumo.

In particolare, la Repubblica ha il compito di favorire l'acquisto della propria casa di abitazione e delle piccole proprietà terriere al fine di incentivarne la coltivazione diretta.

È evidente come applicazione di tali norme di principio sia la pletora di incentivi e di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione (ad esempio i mutui prima casa o gli sgravi fiscali relativi alla casa di abitazione).

Analoghe misure di sostegno sono periodicamente adottate anche nel settore agricolo. Sotto quest'ultimo aspetto, l'articolo in esame si ricollega al precedente art. 44 Cost., in particolare per quanto riguarda la trasformazione del latifondo e il sostegno alla piccola e media proprietà.

Molto rilevante è l'inciso che assicura il controllo dell'esercizio del credito da parte dello Stato, per evitare abusi e distorsioni da parte degli enti creditizi nell'ambito della propria attività di speculazione.

Azionariato popolare e art. 47 Cost.

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Il favore verso la piccola proprietà si indirizza, oltre che verso il possesso di una casa e di una porzione di terra, anche all'utilizzo di denaro come investimento nell'attività produttiva.

A tal fine, il secondo comma dell'art. 47 della Costituzione evidenzia come sia obiettivo della Repubblica quello di favorire l'investimento azionario nei complessi produttivi del Paese, al fine di consentire alle grandi imprese di reperire nell'azionariato popolare i fondi necessari alla propria attività.

Per incentivare tale scelta da parte dei privati, la Repubblica svolge peraltro il compito di controllare e regolare il mercato azionario e del credito, attraverso enti ministeriali e istituti quali la Banca d'Italia (che pure deve coordinarsi con le istituzioni europee) e la Consob.


Foto: 123rf.com
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